Cassazione Civile, Ordinanza n. 25078/2021 del 16/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di diverse cartelle di pagamento, emesse per imposte relative ad annualità comprese fra il 2005 e il 2009. In primo e secondo grado il contribuente otteneva un accoglimento solo parziale; la Commissione tributaria regionale, per quanto qui rileva, riteneva nulle/inesistenti le notifiche di due cartelle perché eseguite tramite una società di posta privata (TNT Post Italia) e non nelle forme previste dalla legge. L'Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 4 d.lgs. 261/1999 e 26 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la liberalizzazione del mercato postale aveva eliminato il monopolio del servizio universale e che, per cartelle di pagamento aventi natura di atti amministrativi e non giudiziari, la notifica tramite posta privata era legittima. La Corte ha inoltre rilevato che le cartelle erano state comunque regolarmente impugnate dal contribuente, con conseguente eventuale sanatoria del vizio di notificazione per raggiungimento dello scopo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Amministrazione: ha ritenuto fondato il motivo relativo alla validità della notificazione delle cartelle a mezzo posta privata, osservando che la riserva a Poste Italiane non operava per atti amministrativi come le cartelle di pagamento, né ricorrevano le ipotesi speciali degli atti giudiziari o delle violazioni al codice della strada. Ha inoltre affermato che, in ogni caso, l'avvenuta impugnazione delle cartelle da parte del contribuente avrebbe sanato l'eventuale nullità della notifica per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
è stato invocato come vizio processuale per denunciare violazione di legge nella decisione sulla notificazione delle cartelle.
art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999
la Corte lo interpreta nel senso che la liberalizzazione del mercato postale rende legittima, per gli atti amministrativi diversi dagli atti giudiziari e dalle violazioni al codice della strada, la notificazione tramite posta privata.
art. 26 d.lgs. n. 546 del 1992
è richiamato come norma disciplinante la notificazione degli atti nel processo tributario, in combinazione con le norme sulle notificazioni del processo civile.
art. 10, comma 6, L. n. 265 del 1999
viene richiamato come precedente disciplina di riserva della notifica a mezzo posta, poi limitata dalle successive modifiche normative.
art. 18 L. n. 689 del 1981
è menzionato quale disposizione modificata dalla L. n. 265 del 1999 nel quadro della riserva di notifica a mezzo posta.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
è richiamato come norma cui rinvia l'art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973 per le modalità di notificazione, con ulteriore rinvio alle norme del processo civile.
art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973
la Corte lo interpreta come norma di rinvio all'art. 60 d.P.R. 600/1973 e, indirettamente, alle regole civilistiche sulle notificazioni.
art. 156 c.p.c.
è applicato il principio di sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, in presenza dell'impugnazione dell'atto da parte del destinatario.
Massime di principio
- La notificazione di cartelle di pagamento, in quanto atti amministrativi e non atti giudiziari, può essere validamente eseguita tramite posta privata quando la disciplina applicabile non preveda una riserva esclusiva a favore del servizio postale universale.
- La riserva di notificazione a Poste Italiane va interpretata restrittivamente e opera solo nei casi espressamente mantenuti dalla legge, come gli atti giudiziari e le violazioni del codice della strada.
- La cartella di pagamento, pur avendo natura sostanziale e non processuale, resta soggetta alle regole di notificazione richiamate dalla disciplina tributaria e, se la notificazione è irregolare ma il destinatario impugna l'atto, il vizio si sana per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
- In materia tributaria, quando la disciplina speciale rinvia alle norme sulle notificazioni del processo civile, i principi processuali sulla sanatoria dei vizi notificatori possono trovare applicazione anche rispetto agli atti impositivi o della riscossione.
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