Sentenza n. 649/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 3693/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 3693/2023, che aveva dichiarato inammissibile e infondato il ricorso contro l’approvazione del programma costruttivo in Contrada S. Rita - Fisicara e la domanda risarcitoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti, eredi del proprietario del fondo, hanno impugnato la sentenza del TAR deducendo tre motivi: 1) ultrapetizione e violazione dell’art. 73 c.p.a., perché il Comune non avrebbe eccepito il difetto di legittimazione o la carenza di prova della proprietà e il TAR avrebbe deciso senza assicurare il contraddittorio; hanno inoltre invocato il giudicato sulla qualità di eredi nel precedente giudizio civile e prodotto in appello un certificato storico di stato di famiglia; 2) violazione del principio della domanda e degli artt. 29 e 34 c.p.a., per avere il TAR travisato il petitum, che sarebbe stato diretto a far dichiarare illegittima la destinazione urbanistica impressa al fondo e a ottenere il risarcimento per la mancata disponibilità di un’area originariamente edificabile, a causa del vincolo espropriativo e della mancata conclusione della procedura; 3) contraddittorietà della motivazione, perché il TAR, pur dichiarando il ricorso inammissibile, aveva anche escluso nel merito l’occupazione del fondo, nonostante il verbale di consistenza e la disposta immissione in possesso, sostenendo che la permanenza del vincolo e l’inutilizzabilità dell’area mantenessero attuale l’illecito e facessero decorrere la prescrizione dalla sua cessazione. Il TAR aveva inoltre rilevato che il provvedimento comunale di approvazione del programma costruttivo era stato notificato il 17 gennaio 2003 e che non era stata provata la proprietà del fondo.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato inammissibile l’appello. La sentenza di primo grado si fondava anche sull’autonoma ragione dell’irricevibilità dell’impugnazione dell’approvazione del programma costruttivo, in quanto l’atto era stato notificato il 17 gennaio 2003. Tale statuizione non è stata specificamente censurata e si è quindi formato il giudicato interno sul punto. Poiché essa era da sola sufficiente a sorreggere la decisione del TAR, l’eventuale fondatezza delle censure rivolte contro le ulteriori ragioni — difetto di prova della proprietà e mancata occupazione — non avrebbe potuto determinare la riforma della sentenza. Il CGARS non ha quindi esaminato nel merito tali motivi. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
In ogni caso il T.A.R. non aveva garantito il contraddittorio non avendo rilevato la questione rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
La norma è richiamata dagli appellanti per censurare la mancata instaurazione del contraddittorio sulla questione rilevabile d’ufficio. Il CGARS non esamina questa censura nel merito, poiché l’appello è inammissibile per mancata impugnazione dell’autonoma ragione di irricevibilità.
artt. 29 e 34 c.p.a.
Sul punto relativo al PETITUM della domanda, che il TAR individua nella “IMPUGNAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIOEN DI PUBBLICA UTILITA”.
Gli appellanti invocano le disposizioni per contestare la ricostruzione del petitum operata dal TAR. La censura non è decisa nel merito, essendo l’appello inammissibile per la mancata specifica impugnazione della statuizione autonoma sulla tardività.
artt. 99 e 112 c.p.c.
Il principio della domanda di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c. trovava applicazione anche nel processo amministrativo in ragione dell’art. 39 c.p.a..
Gli appellanti richiamano il principio della domanda per sostenere che il TAR avrebbe oltrepassato il petitum. Il CGARS non si pronuncia su tale questione, assorbita dall’inammissibilità dell’appello.
art. 39 c.p.a.
Il principio della domanda di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c. trovava applicazione anche nel processo amministrativo in ragione dell’art. 39 c.p.a..
La disposizione è invocata dagli appellanti quale fondamento dell’applicazione nel processo amministrativo del principio della domanda; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione, poiché dichiara l’appello inammissibile senza esaminare le censure di merito.
Massime di principio
- Quando una decisione di primo grado è fondata su più ragioni autonome, ciascuna idonea da sola a sorreggerla, l’appello deve censurare specificamente tutte tali ragioni; la mancata impugnazione anche di una sola di esse rende inammissibile l’appello, perché le altre censure non potrebbero comunque determinare la riforma della decisione.
- La statuizione autonoma della sentenza di primo grado non specificamente impugnata non è devoluta al giudice d’appello e passa in giudicato interno; se è sufficiente da sola a sostenere il dispositivo, l’appello è inammissibile senza necessità di esaminare le censure rivolte contro le ulteriori rationes decidendi.
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