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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23588/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (con aggravamento ex art. 80 D.P.R. n. 309/1990) e detenzione di ingenti quantità di cocaina. Il ricorrente deduceva violazione di legge e carenza di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, sostenendo l\'inattualità del pericolo di reiterazione poiché i fatti risalgono ad epoca precedente a un periodo di arresti domiciliari (circa 1 anno e 9 mesi) durante i quali non ci sarebbero state trasgressioni, e sottolineando che il Tribunale del Riesame ha escluso l\'aggravante di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del Riesame adeguata: pur richiamando la presunzione relativa prevista dall\'art. 275, comma 3, c.p.p., il riesame ha spiegato compiutamente l\'attualità del pericolo di reiterazione sulla base dell\'elevata capacità criminale del ricorrente, della sua intraneità e ruolo stabile nel sodalizio (attività di trasporto e distribuzione, recupero proventi), della rete di relazioni e della disponibilità ad eseguire ordini di altri (Leonardo Marino). È stato fatto rilevare l\'impiego stabile nella distribuzione (il ricorrente aveva paragonato il servizio di consegna a un "supermercato") e la vicinanza temporale tra i reati (tutti nel 2021), oltre a un procedimento parallelo che ha portato a condanna in appello per fatti analoghi. Per questi motivi la custodia in carcere è stata ritenuta l\'unica misura idonea e proporzionata. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80

    La Corte ha riconosciuto l\'aggravante prevista per i reati in materia di stupefacenti in relazione alle contestazioni principali; l\'aggravante influisce sulla valutazione della gravità del reato ai fini della presunzione relativa prevista dall\'art. 275 c.p.p.

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Richiamato nel giudizio come norma relativa alla riqualificazione di reati analoghi in procedimento parallelo; la Corte ha considerato i fatti e le condanne intervenute in quel procedimento come elementi fattuali utili per valutare la pericolosità e l\'attualità del pericolo di reiterazione

  • Codice penale, art. 416-bis

    Il Tribunale del Riesame ha escluso l\'aggravante mafiosa nei confronti del ricorrente; tuttavia l\'esclusione dell\'aggravante non è stata ritenuta sufficiente a sciogliere ogni dubbio sulla necessità della misura custodiale, perché permangono elementi concreti di pericolosità e intraneità al sodalizio criminoso

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    La Corte ha richiamato la presunzione relativa che orienta verso la custodia in carcere per determinati reati, ma ha precisato che tale presunzione deve essere parametrata alla distanza temporale tra i fatti e la misura e alla gravità del reato; il riesame ha poi motivato specificamente l\'attualità del pericolo di reiterazione

  • Codice di procedura penale, art. 51, comma 3-bis

    Richiamato nella motivazione in connessione all\'art. 275 c.p.p.; utilizzato per definire i criteri interpretativi della presunzione relativa e per ancorare la valutazione dell\'attualità del pericolo

  • Codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria relativi alla comunicazione della sentenza e all\'esecuzione della condanna alle spese processuali

Massime di principio

  • La mera esistenza di un periodo precedente di rispetto di una misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari) non è di per sé sufficiente a escludere l\'attualità del pericolo di reiterazione se permangono elementi concreti e recenti che indicano una capacità e una disponibilità a delinquere.
  • La presunzione relativa di necessità della custodia cautelare (art. 275, comma 3 c.p.p.) va temperata in base alla gravità del reato e alla distanza temporale tra i fatti e la misura cautelare: vicinanza temporale e gravità rafforzano la presunzione.
  • L\'esclusione di un\'aggravante (es. art. 416-bis) può mitigare il quadro accusatorio ma non elimina la possibilità di custodia cautelare se il giudice valuta sussistenti, in concreto, esigenze cautelari fondate su elementi di pericolosità, ruolo e continuità dell\'attività criminale.
  • La valutazione del pericolo di reiterazione richiede motivazione concreta e collegamento fra fatti specifici (quantità di droga, ruolo nell\'organizzazione, rete di relazioni) e l\'idoneità della misura cautelare; un giudizio generico senza questi agganci è vulnerabile, ma se tali elementi sono esposti la misura può essere confermata.
  • I precedenti procedimenti e le condanne per reati analoghi, se temporaneamente vicini e riferibili allo stesso ambito di attività criminale, possono essere utilizzati legittimamente dal giudice per valutare la capacità criminale e la persistenza del rischio di reiterazione.

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