Ordinanza n. 3422/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento - del provvedimento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio stato giuridico, avanzamento e disciplina prot. n. -OMISSIS- del 7 marzo 2024, notificato in data 29 marzo 2024, avente per oggetto “Avanzamento al grado di Carabiniere Scelto IV Trimestre 2022 (periodo 1° ottobre 2022 – 31 dicembre 2022). Commissione esito valutazioni”; - del verbale n. -OMISSIS-CC datato 13 dicembre 2023, completo di allegato 6, relativo ai militari che sono stati giudicati dalla competente Commissione di valutazione non idonei all’avanzamento al grado di carabiniere scelto, per l’anno 2022, IV trimestre (periodo 1° ottobre 2022 – 31 dicembre 2022), recante il giudizio di non idoneità del ricorrente; - del quadro di avanzamento relativo all’aliquota dell’anno 2022, IV trimestre (periodo 1° ottobre 2022 – 31 dicembre 2022), pubblicato in ossequio all’articolo 1056, comma 6-bis, cod. ord. mil. sul portale intranet dell’Arma dei carabinieri; - della graduatoria finale dell’avanzamento al grado di carabiniere scelto, per l’anno 2022, IV trimestre (periodo 1° ottobre 2022 – 31 dicembre 2022); - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado di carabiniere scelto e atti connessi relativi all'aliquota del IV trimestre 2022
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri recante l'esito delle valutazioni per l'avanzamento al grado di carabiniere scelto, il verbale della Commissione di valutazione contenente il giudizio di non idoneità, il quadro di avanzamento e la graduatoria finale. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Ai fini cautelari, il ricorrente contestava comunque il giudizio di non idoneità, mentre l'Amministrazione aveva valorizzato una sanzione disciplinare di corpo di tre giorni di consegna, irrogata il 5 novembre 2018, e valutazioni caratteristica "nella media" riferite al periodo 3 ottobre 2018 - 5 luglio 2021, ricompreso nell'arco temporale oggetto di scrutinio.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistenti i presupposti della tutela richiesta. La Commissione di Valutazione e Avanzamento aveva considerato sia la sanzione disciplinare di corpo sia le valutazioni "nella media" riportate dal militare nel periodo rilevante. Secondo il Collegio, tali elementi erano autonomamente idonei a sorreggere il giudizio di non idoneità e non emergeva quindi, in sede cautelare, un fumus boni iuris sufficiente. Sono state compensate le spese della fase cautelare in ragione della natura della controversia. Per effetto del rigetto, sono venuti meno gli effetti del decreto cautelare monocratico precedentemente emesso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta per l'insussistenza dei presupposti cautelari.
art. 1056, comma 6-bis, cod. ord. mil.
Richiamato quale disposizione in base alla quale è stato pubblicato sul portale intranet dell'Arma il quadro di avanzamento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato come base per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudizio di non idoneità all'avanzamento di un militare può ritenersi adeguatamente supportato quando la Commissione abbia considerato, nell'ambito del periodo oggetto di scrutinio, sia una sanzione disciplinare di corpo sia valutazioni caratteristica non superiori alla media, purché tali elementi risultino autonomamente idonei a sorreggere la valutazione negativa.
- La presenza di più elementi negativi riferiti al periodo di valutazione può escludere il fumus boni iuris necessario per la sospensione cautelare del giudizio di non idoneità, senza che il giudice debba anticipare in via cautelare la definizione del merito della controversia.
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