Cassazione Civile, Ordinanza n. 29619/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per imposte dirette e IVA relative all'anno d'imposta 2010 nei confronti di una società poi fallita. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente, ritenendo operante il raddoppio dei termini di accertamento; in appello, invece, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto il gravame della contribuente, ritenendo applicabile il regime transitorio introdotto dalla L. n. 208 del 2015 e il nuovo testo degli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, nel quale il raddoppio dei termini opera solo se la denuncia per reato tributario ex art. 331 c.p.p. sia presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., denunciando l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso: la data di presentazione della denuncia/notizia di reato, che secondo l'Ufficio risultava da più comunicazioni collocate tra il 3 dicembre 2013 e il 16 novembre 2015 e comunque richiamate anche in una successiva comunicazione del 2016. La ricorrente ha sostenuto che la CTR, pur avendo fondato la propria decisione proprio sulla decisività di tale dato temporale, non lo aveva poi effettivamente accertato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha osservato che la stessa motivazione della CTR mostrava la decisività della data di presentazione della denuncia, ma la sentenza impugnata aveva omesso ogni successivo esame e accertamento di tale fatto, nonché della sua allegazione e documentazione nel contraddittorio tra le parti. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, affinché proceda ai necessari accertamenti di fatto e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
consente di denunciare l'omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo, già oggetto di contraddittorio tra le parti.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato solo per il rito camerale non partecipato di trattazione del ricorso.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
nel testo applicabile ratione temporis, come modificato dalla L. n. 208 del 2015, il raddoppio dei termini di accertamento opera solo se la denuncia per reato tributario è presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini.
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
nel testo applicabile ratione temporis, come modificato dalla L. n. 208 del 2015, segue la stessa regola sul raddoppio dei termini in presenza di tempestiva denuncia.
art. 1, commi 130-132, L. n. 208 del 2015
ha introdotto la disciplina che condiziona il raddoppio dei termini di accertamento alla tempestiva presentazione o trasmissione della denuncia.
art. 2 d.lgs. n. 128 del 2015
è richiamato dalla disciplina transitoria; il terzo comma fa salvi gli effetti degli avvisi solo se già notificati entro il 31 dicembre 2015.
art. 331 c.p.p.
indicato quale norma che disciplina l'obbligo di presentazione della notizia di reato.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
indicato come il decreto che contiene i reati tributari rilevanti ai fini dell'obbligo di denuncia.
Massime di principio
- In sede di legittimità ex art. 360, n. 5 c.p.c. è censurabile l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, purché il fatto sia stato oggetto di contraddittorio tra le parti.
- Quando la decisione sulla tempestività dell'accertamento dipende dalla data di presentazione della denuncia penale, il giudice di merito deve accertare specificamente tale dato e dar conto della relativa allegazione e documentazione.
- Nel regime del raddoppio dei termini di accertamento introdotto dalla L. n. 208 del 2015, il raddoppio opera soltanto se la denuncia per i reati tributari è stata presentata o trasmessa entro il termine ordinario di decadenza.
- Il giudice non può limitarsi a richiamare in astratto il regime normativo applicabile, ma deve verificare in concreto la sussistenza del presupposto temporale richiesto dalla legge.
- Se la sentenza di merito omette l'accertamento del fatto decisivo posto a base della decisione, la Cassazione deve cassarla con rinvio al giudice di merito per i necessari accertamenti.
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