Cassazione Civile, Ordinanza n. 22502/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (occupante)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di rivendicazione immobiliare proposta davanti al Tribunale per ottenere il rilascio di una porzione di terreno asseritamente di proprietà dell'attrice, sulla quale il convenuto aveva realizzato un autodromo, oltre al risarcimento del danno da occupazione. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, in accoglimento del gravame del convenuto, aveva riformato la decisione e rigettato la rivendica per difetto di prova del diritto reale. La soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: 1) violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c., sostenendo che l'appello avversario fosse inammissibile per difetto di specificità; 2) omessa pronuncia su un fatto decisivo; 3) censura sul rilievo che l'appellante non avrebbe mai proposto eccezione di usucapione del terreno. La ricorrente sosteneva inoltre che la prova del proprio diritto dovesse essere considerata attenuata in ragione delle difese del convenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente valutato come specifico l'atto di appello, in quanto idoneo a individuare i temi controversi e a criticare la decisione di primo grado secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sull'art. 342 c.p.c. Ha poi dichiarato inammissibili, esaminandoli congiuntamente, il secondo e il terzo motivo, rilevando che l'attrice in rivendicazione non aveva provato il proprio diritto risalendo a un acquisto a titolo originario; l'attenuazione dell'onere probatorio invocata opera solo quando il convenuto proponga domanda o eccezione riconvenzionale di usucapione, ipotesi che nel caso concreto non ricorreva. La successiva affermazione della Corte d'appello sull'assenza di prova di un usucapione in capo all'attrice è stata considerata un argomento aggiuntivo non decisivo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
"Gli artt.342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D. L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice"
L'appello è specifico quando, anche senza formule sacramentali, consente di individuare con chiarezza le statuizioni contestate e di comprendere la critica mossa alla decisione di primo grado.
art. 345 c.p.c.
È richiamato insieme all'art. 342 c.p.c. in relazione alla dedotta inammissibilità dell'appello, ma la Corte ritiene infondata la censura.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato come base della proposta di definizione in camera di consiglio, condivisa dal Collegio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, il requisito di specificità dei motivi è soddisfatto quando l'atto consente di individuare con certezza le questioni devolute e contiene una critica, anche non formalizzata in modo sacramentale, alle ragioni della sentenza impugnata.
- Nell'azione di rivendicazione, l'attore deve provare il proprio diritto di proprietà sino ad un acquisto a titolo originario; la prova non si attenua per il solo fatto che il convenuto si difenda contestando la domanda, salvo che introduca una vera domanda o eccezione riconvenzionale di usucapione.
- La mera deduzione difensiva di un possesso utile all'usucapione non è di per sé sufficiente a spostare o attenuare il rigore dell'onere probatorio gravante sul rivendicante, se non accompagnata da una specifica eccezione o domanda di usucapione riferita al bene controverso.
- In sede di legittimità, un motivo che censuri una ratio decidendi autonoma e sufficiente deve superarla integralmente; l'impugnazione è inammissibile quando la sentenza di merito resta sorretta da una motivazione decisiva non efficacemente censurata.
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