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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46252/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Questione sulla competenza territoriale per reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000 (principalmente art. 2 e art. 8) in presenza di più reati connessi e di pari gravità: in particolare se, quando il luogo di consumazione del primo dei reati più gravi non sia noto, la competenza debba essere attribuita al Tribunale del luogo in cui risulta consumato il primo reato di pari gravità di cui è noto il luogo (qui Cesano Maderno -> Tribunale di Monza) ovvero al Tribunale del luogo dell'accertamento/valutazione degli elementi di violazione ai sensi dell'art. 18 d.lgs. n. 74/2000 (qui Varese). Il GIP di Varese ha rimesso la questione alla Corte di Cassazione ex art. 24-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Monza. Motivazione: i reati più gravi sono quelli di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000 (con nuovo quadro edittale dopo la legge di conversione del d.l. 124/2019), e tra i capi più gravi il capo AD) è l'unico di cui è certo il luogo di consumazione (Cesano Maderno). In presenza di reati connessi si applica la regola generale di cui all'art. 16 c.p.p.: se non è possibile determinare il luogo di consumazione del reato più grave, la competenza si individua nel luogo del reato successivamente più grave di cui sia nota la consumazione. L'art. 18 del d.lgs. n. 74/2000, che fa riferimento al luogo dell'accertamento, è applicabile soltanto quando è contestato un unico reato tributario e non derogherebbe alla disciplina di connessione dell'art. 16 c.p.p.; inoltre, il domicilio fiscale della societa Muteki s.r.l. risulta in Cesano Maderno, confermando la scelta per Monza. Conseguentemente la Cassazione dichiara competente il Tribunale di Monza e dispone la trasmissione degli atti al PM presso quel giudice.

Norme richiamate

  • art. 24-bis cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente al giudice di rimettere alla Corte di Cassazione la questione di competenza; usata dal GIP di Varese per ottenere un chiarimento sulla competenza territoriale

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Regola generale per l'individuazione della competenza per territorio nelle ipotesi di reati connessi: la competenza spetta al giudice del luogo dove è stato commesso il reato più grave; se il luogo del reato più grave non è individuabile, si procede per gradi al reato successivamente più grave di cui sia noto il luogo

  • art. 18 d.lgs. n. 74/2000

    Disciplina speciale sulla competenza territoriale per singoli reati tributari, richiamando il luogo dell'accertamento e il domicilio fiscale in alcune ipotesi; la Corte ritiene che questa norma operi solo quando è contestato un unico reato tributario e non prevale sulla regola di connessione dell'art. 16 c.p.p. per più reati connessi

  • art. 12, lett. c) cod. proc. pen. (connessione teleologica)

    Consente di determinare la connessione teleologica tra reati (reato 'mezzo' finalizzato al reato 'fine'); la giurisprudenza richiamata chiarisce che non è necessaria identità degli autori tra reato mezzo e reato fine, purché emerga la finalizzazione

  • artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000

    Reati considerati i piu gravi nel caso concreto (dichiarazione fraudolenta e emissione di fatture per operazioni inesistenti), con il nuovo intervallo edittale di 4-8 anni dopo la modifica normativa del 2019; la loro individuazione come 'più gravi' ha guidato l'applicazione dell'art. 16 c.p.p.

  • art. 8 e art. 9 cod. proc. pen.

    Richiamati come criteri per determinare il luogo di consumazione del reato; se gli artt. 8 e 9 non consentono di determinare il luogo, si applicano i criteri suppletivi dell'art. 9 commi 2 e 3 per individuare la competenza

Massime di principio

  • In presenza di più reati tributari connessi, si applica la regola generale di connessione dell'art. 16 c.p.p.; le speciali norme di competenza del d.lgs. n. 74/2000 (art. 18) operano solo quando è contestato un singolo reato tributario
  • Se tra reati connessi i piu gravi sono di pari gravità e non è noto il luogo del primo di essi, la competenza si individua nel luogo del primo tra gli altri reati di pari gravità di cui sia noto il luogo di consumazione
  • Quando la consumazione del reato più grave non è identificabile per tutti i reati connessi, si procede a individuare la competenza secondo i criteri graduati indicati dall'art. 16 c.p.p. e, in mancanza, con i criteri suppletivi dell'art. 9 c.p.p.
  • La connessione teleologica non richiede identità di autori tra reato mezzo e reato fine, ma occorre accertare la finalizzazione oggettiva della condotta al compimento o occultamento dell'altro reato
  • Il luogo dell'accertamento richiamato dall'art. 18 d.lgs. n. 74/2000 può essere rilevante solo nelle ipotesi residuali previste da quella norma; non può essere usato per eludere la disciplina di connessione di competenza territoriale prevista dal codice di rito
  • Verificare sempre se, a fini di competenza, vi siano reati con diverso quadro edittale o modifiche normative intervenute nel tempo che possano rendere alcuni capi 'più gravi' e quindi rilevanti per la determinazione della competenza

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