Sentenza n. 722/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento dei provvedimenti n. 160090106271 e n. 160090106272 del 12 Luglio 2021, con cui il Direttore della sede di Brindisi dell’I.N.P.S. ha rigettato le due istanze di Cassa integrazione guadagni ordinaria (C.I.G.O.) presentate il 15 Marzo 2021 in relazione al periodo dal 1° marzo 2021 al 29 maggio 2021 (causale incendio), nonché del silenzio rigetto formatosi sul ricorso amministrativo proposto il 25 Luglio 2021 avverso i predetti provvedimenti al Comitato Amministratore Gestioni Prestazioni dell’I.N.P.S. e di ogni altro atto connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi dell’INPS relativi a due domande di CIGO per il periodo dal 1° marzo 2021 al 29 maggio 2021, nonché silenzio-rigetto sul ricorso amministrativo
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, dopo avere ottenuto l’ammissione alla CIGO per precedenti periodi determinati da un incendio non imputabile, presentava domande relative al periodo dal 1° marzo 2021 al 29 maggio 2021, qualificandole per errore come domande nuove anziché come proroga della precedente CIGO. Nel corso dell’istruttoria trasmetteva la documentazione richiesta dall’INPS, comprese le comunicazioni sindacali, le ricevute PEC, la relazione tecnica e il verbale della Questura sull’incendio, precisando che si trattava di una proroga. L’INPS rigettava le domande ritenendo non comprovato l’adempimento della procedura di informazione e consultazione sindacale. La ricorrente deduceva: a) infondatezza e illogicità della motivazione, travisamento dei fatti, sviamento, difetto di trasparenza, ingiustizia manifesta e violazione dell’art. 14 d.lgs. 148/2015, sostenendo di avere trasmesso le ricevute delle comunicazioni sindacali tramite il cassetto previdenziale bidirezionale; b) violazione della disciplina della CIGO, delle circolari e dei messaggi INPS e del d.m. n. 95442/2016, nonché difetto di istruttoria e motivazione, per non avere l’Istituto considerato la rettifica della qualificazione della domanda come proroga e per avere richiesto la prova della nuova informativa sindacale anche in presenza di proroga.
La decisione
Il TAR ha respinto congiuntamente i motivi, ritenendoli connessi. La questione decisiva riguardava l’obbligo di corredare una domanda di proroga della CIGO con la prova di una specifica informativa sindacale riferita al nuovo periodo, oppure se fosse sufficiente l’informativa effettuata all’inizio della situazione aziendale. Il Collegio ha confermato l’orientamento già espresso dallo stesso TAR, secondo cui gli obblighi di informativa sindacale previsti dall’art. 14 d.lgs. 148/2015 si applicano anche alle domande di proroga e non soltanto alle domande originarie. Ha ritenuto tale interpretazione ragionevole, poiché la crisi aziendale può protrarsi nel tempo, e funzionale alla tutela dei lavoratori, i quali devono poter ricevere dai propri rappresentanti un aggiornamento sull’operatività aziendale. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 148/2015
“è infondata la tesi della ricorrente secondo la quale gli obblighi di informativa sindacale di cui all’art. 14 del Dlgs 148/2015 sarebbero prescritti solo e soltanto per le nuove domande di integrazione salariale e non anche per le domande di proroga”
L’obbligo di previa informazione sindacale si applica anche alle domande di proroga della CIGO relative a ulteriori periodi temporali, che devono essere considerate domande distinte rispetto a quelle precedenti.
art. 11, comma 1, d.m. n. 95442/2016
La motivazione dei provvedimenti di concessione o reiezione della CIGO deve esplicitare gli elementi documentali e di fatto esaminati e le ragioni della decisione, secondo il richiamo operato dalla circolare INPS n. 139/2016.
artt. 9 e 10 d.m. n. 95442/2016
La disciplina regolamentare della CIGO è stata invocata dalla ricorrente con riferimento alla qualificazione della domanda e agli adempimenti documentali, ma il TAR ha deciso la controversia sulla necessità dell’informativa sindacale anche per le proroghe.
Massime di principio
- L’obbligo di informazione e consultazione sindacale previsto dall’art. 14 d.lgs. 148/2015 si applica anche alle domande di proroga della CIGO e non soltanto alle domande originarie.
- La domanda di proroga della CIGO riferita a un ulteriore periodo temporale costituisce, ai fini degli adempimenti sindacali, una domanda distinta da quella presentata per il periodo precedente; la precedente informativa non è di per sé sufficiente.
- La rinnovata informativa sindacale per la proroga è ragionevole quando la situazione aziendale si protrae nel tempo, poiché consente ai rappresentanti dei lavoratori di ricevere un aggiornamento sull’operatività dell’impresa.
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