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Sentenza

Sentenza n. 3475/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 226/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28/02/2025, avente ad oggetto il seguente dispositivo “dichiara il diritto di parte ricorrente all’ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 per l’importo di euro 500,00 per ciascun anno - dichiara prescritta la richiesta con riferimento all’anno scolastico 2017/18; - condanna il Ministero resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente la carta docente, con accredito della somma complessiva di euro 1.000,00 euro, quale contributo da destinare alla formazione professionale”.

Giustizia amministrativa202601340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20, per complessivi 1.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 226/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20, per 500 euro ciascuno, dichiarando prescritta la richiesta relativa all'anno 2017/18, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente per complessivi 1.000 euro. Secondo la ricorrente, nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 24 luglio 2025, l'Amministrazione non aveva eseguito la decisione. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. È stata quindi chiesta la condanna del Ministero all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, verificando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 24 luglio 2025, che il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 9 aprile 2026 e che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente nei limiti stabiliti dal giudicato. Per l'eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta dell'interessata. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, al pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro di spese processuali, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire per l'ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti esecutivi; il TAR ha utilizzato il rito per imporre all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; la decisione ne dispone l'accoglimento, impartendo all'Amministrazione un termine per adempiere e nominando, per l'eventuale inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale; nel caso concreto il termine risultava decorso.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso; il TAR ha autorizzato il commissario ad acta a utilizzarlo per dare esecuzione al giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo esecutivo del giudice ordinario è passato in giudicato, è stato notificato all'Amministrazione e non è stato eseguito, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di dare piena esecuzione alla pronuncia entro un termine determinato.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, deve essere inutilmente decorso prima di procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni soggette alla disposizione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla persistente inerzia dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato e fissando il termine entro cui il commissario deve provvedere.
  • Il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 quando l'Amministrazione soccombente non disponga di fondi sufficienti per eseguire il giudicato.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato uno specifico compenso per l'attività di commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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