Cassazione Penale, Sentenza n. 38680/2025 del 01/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Esposito impugna l'ordinanza del 12/05/2025 che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 667 comma 4 c.p.p. proposta avverso il decreto di inammissibilità del 24/04/2025 (decreto assunto de plano) emesso dal giudice dell'esecuzione su ricorso ex art. 670 c.p.p.. Il ricorrente lamenta violazione del contraddittorio e che il provvedimento del 12/05/2025 sia stato assunto inaudita altera parte, sostenendo altresì di aver agito correttamente con l'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. per ottenere la declaratoria di nullità del titolo esecutivo (sentenza di condanna irrevocabile) per assenza di effettivo contraddittorio nel processo di cognizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto preliminarmente illegittimo il decreto del 12/05/2025 perché il provvedimento di inammissibilità del 24/04/2025 (assunto de plano) poteva essere impugnato solo con ricorso per cassazione e non mediante opposizione ex art. 667 comma 4 c.p.p.; conseguentemente ha annullato l'ordinanza del 12/05/2025. Ha poi riqualificato l'opposizione presentata come ricorso per cassazione e, nel merito, ha dichiarato il ricorso inammissibile perché infondato: la Corte ha applicato la giurisprudenza a SS.UU. (sent. n. 15498/2020) secondo cui il rimedio ex art. 629-bis c.p.p. è il mezzo ordinario per impugnare nullità insorgenti dall'omessa citazione o dall'assenza di effettivo contraddittorio quando sussiste incolpevole mancata conoscenza del processo; l'art. 670 c.p.p. è invece riservato a vizi specifici di notificazione (es. decreto penale, avviso di ritardato deposito, estratto di sentenza emessa ai tempi previgenti) e non a dedotte nullità processuali aprioristicamente riservate al rimedio rescissorio. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
Procedura generale dell'esecuzione: su ricorso il giudice fissa udienza camerale con partecipazione obbligatoria del Pubblico Ministero e del difensore; prevede anche la declaratoria de plano di inammissibilità se la richiesta è manifestamente infondata.
art. 667 comma 4 cod. proc. pen.
Consente opposizione avverso i provvedimenti assunti de plano in specifiche materie e rinvia alla procedura di cui all'art. 666 c.p.p.; disciplina l'instaurazione del contraddittorio eventuale e differito.
art. 670 cod. proc. pen.
Rimedi incidentali sull'esecuzione finalizzati a questioni sul titolo esecutivo; secondo la Corte la sua operatività è limitata a specifici vizi di notificazione e non può essere utilizzato per dedurre nullità insorte per omessa citazione processuale che richiedono il rimedio rescissorio.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Rimedio rescissorio straordinario per chi è stato condannato in assenza, utilizzabile entro termine perentorio quando sussiste incolpevole mancata conoscenza del processo; è lo strumento appropriato per sollevare nullità assolute e insanabili derivanti dall'omessa citazione.
art. 568 comma 5 cod. proc. pen.
Principio del favor impugnationis e della conservazione degli atti processuali: il giudice deve, ove opportuno, riqualificare l'atto per mantenerne la possibilità di impugnazione (es. trasmettere gli atti alla Corte di cassazione).
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di enunciazione del motivo in sede di cassazione; usato per motivare la forma di enunciazione del motivo nel ricorso.
art. 548 comma 2 e comma 3 cod. proc. pen.
Richiamati dalla giurisprudenza come esempi di ipotesi in cui l'art. 670 può trovare applicazione (vizi di notificazione dell'avviso di ritardato deposito o dell'estratto della sentenza emessa contro contumace).
Giurisprudenza - SS.UU. sent. n. 15498/2020
Principio consolidato: distinzione netta tra art. 670 (istanza incidentale sull'esecuzione, ambito più ristretto) e art. 629-bis (rimedi straordinari per incolpevole mancata conoscenza del processo); indicazione dei limiti dell'art. 670.
Massime di principio
- Se il provvedimento impugnato è un decreto di inammissibilità assunto de plano dal giudice dell'esecuzione, l'impugnazione ordinaria non è l'opposizione ex art. 667 comma 4 ma il ricorso per cassazione; il giudice competente che riceve un atto inidoneo deve riqualificarlo e trasmettere gli atti alla Cassazione anziché decidere sul merito.
- Quando si deducono nullità riconducibili all'omessa citazione dell'imputato o all'assenza di effettivo contraddittorio occorre valutare il rimedio rescissorio ex art. 629-bis: quel rimedio è il canale ordinario per l'incolpevole mancata conoscenza del processo e richiede allegazione e rispetto di termini perentori.
- L'art. 670 c.p.p. ha una portata limitata: è utilizzabile prevalentemente per specifici vizi di notificazione del titolo (es. decreto penale, avviso di ritardato deposito, estratto di sentenza secondo la previgente regolamentazione) e non per chiedere in generale la rescissione del giudicato per nullità processuali di cui all'art. 629-bis.
- Principio di conservazione degli atti e favor impugnationis: il giudice non deve fare venir meno la possibilità di impugnazione per ragioni formali, dovendo riqualificare gli atti ove possibile e trasmettere alla giurisdizione competente.
- Se si vuole contestare l'irrevocabilità della sentenza per vizi processuali della fase cognitiva, chi agisce deve individuare chiaramente la causa della mancata partecipazione (incolpevolezza) e utilizzare il rimedio che corrisponde alla fattispecie (rescissione vs incidenti di esecuzione), altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
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