Cassazione Civile, Ordinanza n. 05752/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata da un contribuente per l'anno 2003, relativa all'asserita indebita trattenuta IRPEF su una somma erogata a titolo di incentivo all'esodo. La CTR aveva ritenuto tempestiva la domanda di rimborso, valorizzando il principio secondo cui, per tributi in contrasto con l'ordinamento comunitario, il termine di decadenza per la ripetizione sarebbe quello di 48 mesi previsto dall'art. 38 d.P.R. 602/1973, ma decorso in modo tale da consentire comunque la richiesta. L'Agenzia delle entrate ha ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 38 d.P.R. 602/1973, commi 1 e 2, e dell'art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che la domanda, presentata il 2.8.2010, era tardiva perché oltre i 48 mesi dalla data del versamento della ritenuta/imposta, e che non era possibile estendere oltre la materia processuale i principi dell'overruling.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Ha inoltre compensato le spese dell'intero giudizio, richiamando il recente consolidarsi della giurisprudenza sulla questione. La ragione decisiva è stata che il termine di decadenza per il rimborso decorre dalla data del versamento della ritenuta, e non dalla successiva pronuncia che abbia chiarito il contrasto con il diritto dell'Unione.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 602/1973
Il termine di decadenza per chiedere il rimborso delle imposte sui redditi decorre dalla data del versamento dell'imposta o della ritenuta; tale termine opera anche quando l'imposta sia stata versata sulla base di una norma successivamente ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È stato invocato come vizio di violazione di legge per censurare l'erronea applicazione dell'art. 38 d.P.R. 602/1973 da parte del giudice di merito.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte ha ritenuto di poter decidere la causa nel merito, rigettando direttamente il ricorso introduttivo, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 37 d.P.R. 602/1973
È richiamato nella motivazione della CTR, che aveva fatto riferimento a tale termine per sostenere la tempestività dell'istanza di rimborso in materia di tributi in contrasto con il diritto comunitario.
Massime di principio
- In materia di rimborso delle imposte sui redditi, il termine di decadenza previsto dall'art. 38 d.P.R. 602/1973 decorre dalla data del versamento o della ritenuta e non dalla successiva pronuncia che abbia dichiarato l'incompatibilità della norma applicata con il diritto dell'Unione europea.
- L'efficacia retroattiva delle pronunce della Corte di giustizia incontra il limite dei rapporti esauriti: se, al momento della domanda di rimborso, è già maturata la decadenza prevista dalla legge, il rimborso non può essere ottenuto.
- L'art. 38 d.P.R. 602/1973 si applica in via generale a tutte le ipotesi di non debenza del tributo, compresi errore interpretativo, contrasto con il diritto UE o sopravvenienze normative retroattive, salvo i casi in cui manchi in radice il potere impositivo sull'intera fattispecie tributaria.
- Il diritto al rimborso dell'indebito tributario assume i tratti dell'indebito oggettivo di diritto comune solo quando venga meno l'intera fattispecie impositiva; diversamente, resta soggetto alla disciplina speciale decadenziale dell'art. 38 d.P.R. 602/1973.
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