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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46225/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha disposto de plano la correzione di errore materiale di una sentenza di patteggiamento irrevocabile (sentenza n. 28/2023) aggiungendo la statuizione di confisca ex art. 240 c.p. per equivalente fino a concorrenza di euro 90.684,20. Il ricorrente ha dedotto che tale integrazione non poteva essere effettuata mediante correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p. dopo il passaggio in giudicato, mancando il necessario contraddittorio (omessa camera di consiglio e relativo avviso alle parti) e che l'unico rimedio era lo strumento previsto dall'art. 676 c.p.p.; inoltre è stata denunciata violazione dell'art. 130 c.p.p. e nullità ex art. 178 c.p.p. per la mancata osservanza della procedura camerale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendolo assorbente e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha affermato che la correzione ex art. 130 c.p.p. è ammessa solo per errori o omissioni evidenti e inesistenziali, non idonei a modificare il contenuto essenziale del provvedimento. L'aggiunta post-giudicato di una statuizione ablativa (confisca) travalica tali limiti, pertanto la correzione di errore materiale non può essere utilizzata per integrare una sentenza di patteggiamento con la confisca. L'omessa confisca, dopo il giudicato, può essere rimediata mediante l'azione prevista dall'art. 676 c.p.p., che garantisce fasi di controllo e il contraddittorio (opposizione e poi ricorso per cassazione). Inoltre la Corte ha rilevato che l'adozione de plano della correzione senza camera di consiglio e senza avviso alle parti determina una nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p.; per queste ragioni l'ordinanza è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    La correzione di errori materiali è ammessa solo per omissioni o errori rilevabili dal contesto, non determinanti nullità e non idonei a modificare il nucleo essenziale della sentenza; non può essere usata per introdurre pronunce ablative nuove dopo il giudicato.

  • art. 240 cod. pen.

    Disciplina la confisca; nel caso di specie la statuizione ablativa prevista da questa norma non poteva essere introdotta nella sentenza irrevocabile tramite correzione di errore materiale.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Strumento procedurale specifico per l'esecuzione e per rimediare a omissioni nella sentenza dopo il passaggio in giudicato; prevede fasi di controllo (opposizione e ricorso per cassazione) e garantisce il contraddittorio, apparendo il rimedio appropriato per l'omessa pronuncia ablativa.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla forma della camera di consiglio prevista dal comma 2 dell'art. 130 c.p.p.; indica le modalità della deliberazione in camera di consiglio che il giudice avrebbe dovuto osservare per alcune correzioni.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La mancata fissazione della camera di consiglio e l'adozione de plano della correzione senza dare avviso alle parti determinano una nullità di ordine generale per violazione del contraddittorio, tutelabile in cassazione se la parte ha interesse concreto alla celebrazione dell'udienza camerale.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il patteggiamento; la sentenza pronunciata ai sensi di questo articolo, una volta irrevocabile, non può essere integrata, mediante correzione materiale, con pronunce ablative non contenute nel provvedimento originario.

  • art. 535 comma 4 cod. proc. pen.

    Esempio di omissione che l'ordinamento consente di integrare con la procedura di correzione materiale (omessa statuizione sulle spese) quando l'integrazione sia consequenziale e determinabile dalle statuizioni principali.

  • art. 547 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo che riguarda limiti della motivazione e requisiti non essenziali della sentenza che possono essere oggetto di correzione ai sensi dell'art. 130 c.p.p.

  • art. 667 comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamato dal sistema procedurale connesso all'art. 676 c.p.p.; attiene alle fasi del procedimento esecutivo che garantiscono controllo e contraddittorio.

  • art. 597 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato per evidenziare che, in sede di impugnazione, in assenza dell'impugnazione del pubblico ministero non è ammissibile una statuizione di confisca in appello; sottolinea le limitazioni procedurali e le garanzie che non sono aggirabili mediante correzione materiale.

  • art. 640-ter cod. pen.

    Norma sostanziale penale collegata alla confisca per reati patrimoniali; nell'ambito della sentenza di patteggiamento la sua applicazione comporta effetti ablativi che non possono essere introdotti ex post con una semplice correzione materiale.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Altro riferimento sostanziale relativo a talune fattispecie di reato e alla confisca; rilevante per individuare la natura ablativa della pronuncia che è stata omessa e che non poteva essere aggiunta tramite art. 130 c.p.p.

Massime di principio

  • La correzione di errore materiale ex art.130 c.p.p. è ammessa solo per omissioni o errori evidenti, non essenziali, e non può essere utilizzata per modificare il nucleo della decisione ovvero per introdurre pronunce ablative nuove dopo il giudicato.
  • Se la sentenza di patteggiamento è irrevocabile, l'omessa statuizione di confisca deve essere rimediata mediante il procedimento esecutivo previsto dall'art.676 c.p.p., che garantisce il contraddittorio (opposizione e fase di merito) e la possibilità di ricorso per cassazione.
  • L'adozione de plano di una correzione senza fissazione della camera di consiglio e senza avviso alle parti determina una nullità di ordine generale ex art.178 c.p.p. per violazione del contraddittorio.
  • Il giudice non può integrare d'ufficio le sentenze irrevocabili con pronunce che incidono sui diritti patrimoniali delle parti mediante la procedura di correzione materiale; tali integrazioni spettano, se del caso, al giudice dell'esecuzione secondo le forme previste dall'ordinamento (art.676 c.p.p.).
  • Quando l'integrazione della sentenza dipende da calcoli o determinazioni di valore (es. confisca per equivalente) è necessaria una procedura che consenta la partecipazione delle parti e un esame di merito, non una correzione sommaria ex art.130 c.p.p.

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