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Sentenza

Sentenza n. 14618/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento s dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Viterbo -OMISSIS- del 27 maggio 2026 di divieto di prosecuzione dell'attività di acconciatore.

Giustizia amministrativa202608781

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di divieto di prosecuzione dell'attività di acconciatore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza dirigenziale del Comune di Viterbo del 27 maggio 2026, con cui era stato disposto il divieto di prosecuzione dell'attività di acconciatore. Ha dedotto, con censure connesse, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione, sostenendo che l'atto fosse stato adottato senza un adeguato accertamento delle circostanze di fatto poste a suo fondamento. In particolare, la ricorrente contestava il presupposto sostanziale relativo all'autenticità dell'attestato utilizzato per l'esercizio dell'attività.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Dagli atti richiamati nell'ordinanza impugnata, e in particolare dalla nota dei Carabinieri del 14 maggio 2026, risultava la non autenticità dell'attestato utilizzato per l'esercizio commerciale. Tale circostanza era stata adeguatamente valorizzata dall'amministrazione e non era stata specificamente contestata dalla ricorrente dopo la produzione documentale del Comune. Ne conseguiva la correttezza sostanziale del divieto di prosecuzione dell'attività e l'infondatezza delle doglianze relative all'istruttoria e alla motivazione. Quanto all'omessa comunicazione di avvio del procedimento, il giudice ha ritenuto applicabile l'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, escludendo che tale vizio potesse condurre all'annullamento dell'atto, poiché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Le eccezioni pregiudiziali sollevate dal Comune sono state assorbite. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Il giudizio è stato definito in camera di consiglio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    impossibilità di annullamento del provvedimento impugnato in relazione al dedotto vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento

    L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullamento quando, alla luce dell'accertata correttezza sostanziale dell'atto, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente

    La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è stata richiamata unitamente alla normativa nazionale per giustificare l'oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'annullamento del provvedimento quando l'amministrazione abbia comunque accertato adeguatamente i fatti e risulti che il contenuto dispositivo dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
  • Un provvedimento amministrativo fondato su una contestazione documentale, quale la non autenticità di un attestato necessario per l'esercizio di un'attività commerciale, è adeguatamente istruito e motivato quando richiami risultanze investigative specifiche e tali risultanze siano valorizzate come presupposto della decisione.
  • La mancata specifica contestazione, da parte del destinatario, della documentazione prodotta dall'amministrazione può confermare, nel giudizio, la solidità del presupposto fattuale posto a fondamento del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttivePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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