Cassazione Civile, Ordinanza n. 16791/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La controversia origina da un'azione di rivendica proposta dalla proprietaria di un'autorimessa nei confronti del soggetto che la occupava. In primo grado il convenuto, rimasto contumace, è stato condannato a rilasciare gli spazi occupati, a rimuovere un impianto di sorveglianza installato senza titolo e a risarcire i danni. In appello il soccombente ha censurato la decisione, ma la Corte territoriale ha confermato la sentenza ritenendo provata la proprietà dell'autorimessa in capo all'attrice e non provato, da parte dell'occupante, alcun titolo legittimante il godimento del bene. In cassazione il ricorrente ha affidato l'impugnazione a due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 948 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la prova della proprietà non fosse stata correttamente ritenuta raggiunta; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., deducendo che la Corte d'appello avesse erroneamente affermato la sua legittimazione passiva nonostante un passaggio della sentenza di primo grado che, a suo dire, non era stato impugnato ed era quindi passato in giudicato. La resistente ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare della controricorrente, rilevando che il ricorso era stato notificato oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., calcolato tenendo conto della sospensione straordinaria per l'emergenza epidemiologica e della sospensione feriale. Poiché il termine era scaduto il 14 dicembre 2020 e la notifica era avvenuta solo il 28 dicembre 2020, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza esame dei motivi di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 948 c.c.
richiamato dal ricorrente come norma sulla rivendica e sull'onere di dimostrare la proprietà del bene rivendicato
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova sulla proprietà
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito
art. 116 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito
art. 112 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per dedurre un vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia
art. 342 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti dell'atto di appello e al thema decidendum
art. 2909 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno su un punto della decisione di primo grado
art. 327 c.p.c.
applicato per individuare il termine lungo di impugnazione e dichiarare tardivo il ricorso
art. 83 d.l. n. 18/2020
considerato ai fini della sospensione straordinaria dei termini processuali per emergenza epidemiologica
art. 36 d.l. n. 23/2020
considerato ai fini della sospensione straordinaria dei termini processuali per emergenza epidemiologica
art. 155, comma 4, c.p.c.
richiamato per la proroga di diritto del termine scadente in periodo di sospensione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'impugnazione è inammissibile se notificata oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., anche quando al computo debbano sommarsi sospensioni straordinarie dei termini e sospensione feriale.
- Ai fini della tempestività del ricorso per cassazione, il termine va calcolato sommando tutte le sospensioni processuali applicabili e verificando con precisione la data di scadenza effettiva.
- L'inammissibilità dell'impugnazione per tardività preclude l'esame dei motivi di merito, anche quando questi concernano il riparto dell'onere della prova o dedotti vizi della decisione di appello.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente soccombente è tenuta alla rifusione delle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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