Sentenza n. 1920/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Grosseto che ha revocato il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e respinto la domanda di aggiornamento del titolo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 4 dicembre 2025, notificato il 9 dicembre 2025, con il quale era stato revocato il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato il 18 gennaio 2023 ed era stata respinta la domanda di aggiornamento presentata il 2 aprile 2025 per inserire il figlio nel titolo. L’Amministrazione aveva ritenuto fraudolenta la documentazione abitativa relativa a un immobile ad Arcidosso, prodotta per il ricongiungimento familiare e indicata anche nell’istanza di aggiornamento; aveva inoltre rilevato l’irreperibilità del ricorrente presso un diverso recapito a Grosseto e la sua cancellazione anagrafica dal 10 febbraio 2025. Con il motivo esaminato in via assorbente, il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 5, commi 5 e 8-bis, e 9, commi 1 e 7, lettera a), del d.lgs. 286/1998, contestando che documenti utilizzati in procedimenti successivi potessero dimostrare l’acquisizione fraudolenta del permesso rilasciato nel 2023. Ha sostenuto che l’alloggio di Arcidosso riguardava il ricongiungimento, che l’idoneità alloggiativa non era requisito per mantenere o aggiornare il titolo già posseduto e che la Questura avrebbe dovuto distinguere le procedure e valutare la buona fede, l’integrazione socio-lavorativa e la possibilità di conservare il titolo o rilasciarne uno diverso. Il ricorrente ha spiegato l’assenza dal recapito di Grosseto con il lavoro e la dimora a Roma. Le altre due censure, non descritte nel dettaglio nel testo, sono rimaste assorbite.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto che la domanda di aggiornamento volta a inserire un familiare ricada nell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 286/1998 e richieda la prova di una disponibilità abitativa attuale, stabile ed effettiva. Nel caso concreto tale requisito non risultava adeguatamente dimostrato: per l’immobile di Arcidosso mancavano elementi sulla consegna e sull’effettiva utilizzabilità, mentre il recapito di Grosseto non risultava concretamente fruito, anche alla luce della cancellazione anagrafica e delle stesse allegazioni del ricorrente. Ha quindi respinto la domanda di annullamento relativa al diniego di aggiornamento. Ha invece annullato il decreto nella parte in cui revocava il permesso di lungo periodo del 2023: ai sensi dell’art. 9, comma 7, lettera a), la revoca per acquisizione fraudolenta richiede un nesso causale tra la frode e l’acquisizione dello specifico titolo revocato. Il contratto di Arcidosso era stato registrato il 27 luglio 2023 e utilizzato per il ricongiungimento richiesto il 3 ottobre 2023, dopo il rilascio del permesso del 18 gennaio 2023; gli atti non dimostravano che quel documento, o un’altra condotta fraudolenta, avesse inciso sulla procedura originaria di attribuzione dello status. La frode relativa al ricongiungimento o all’aggiornamento può produrre effetti nei rispettivi procedimenti, ma non determina automaticamente la perdita retroattiva di uno status già acquisito. Le altre due censure sono state dichiarate assorbite. Spese compensate per la peculiarità dei fatti.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, d.lgs. 286/1998
Tale nozione è applicabile anche alla domanda di aggiornamento del permesso UE di lungo periodo finalizzata all’inserimento dei figli. Questa, infatti, costituisce una richiesta relativa ai familiari ai sensi dell’art. 9, comma 1, e comporta la verifica degli ulteriori requisiti reddituali e alloggiativi previsti dalla disposizione.
La domanda di aggiornamento del permesso UE di lungo periodo finalizzata all’inserimento di un figlio è una richiesta relativa ai familiari e richiede la verifica dei requisiti reddituali e alloggiativi. La disponibilità abitativa deve essere concreta, attuale, stabile ed effettiva.
art. 9, comma 7, lettera a), d.lgs. 286/1998
Dal combinato disposto delle norme, ampiamente richiamate nel provvedimento impugnato, emerge la necessità di un nesso causale tra la condotta fraudolenta e l’acquisizione dello specifico titolo interessato dalla revoca.
La revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo per acquisizione fraudolenta presuppone che la frode abbia inciso causalmente sulla procedura di acquisizione dello specifico status revocato. La falsità documentale impiegata in procedimenti successivi, anche connessi, non basta da sola a dimostrare una frode originaria.
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
L’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, pur riferendosi testualmente alla domanda di visto, è interpretato dalla giurisprudenza quale espressione del principio generale secondo cui la produzione di documentazione falsa preclude il conseguimento dei benefici in materia di ingresso e soggiorno.
La disposizione, pur riferita testualmente alla domanda di visto, esprime il principio per cui la documentazione falsa preclude il conseguimento dei benefici in materia di ingresso e soggiorno; l’effetto riguarda il beneficio ottenuto mediante quella documentazione e non consente, senza il nesso richiesto, di revocare un titolo anteriore e autonomamente acquisito.
art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 286/1998
L’art. 5, comma 8-bis, attribuisce inoltre rilievo alla contraffazione, alterazione o utilizzazione di documenti falsi finalizzata al rilascio di un visto, di un permesso di soggiorno o di altro titolo previsto dalla normativa sull’immigrazione.
La falsificazione o l’utilizzazione di documenti falsi rileva quando è finalizzata al rilascio di un titolo in materia di immigrazione; la sua incidenza va riferita al procedimento e al beneficio per i quali il documento è stato impiegato.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
L’Amministrazione rafforza tale conclusione richiamando altresì l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, secondo cui il permesso di soggiorno deve essere revocato quando manchino o vengano meno i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno, nonché una serie di precedenti giurisprudenziali che, ad avviso del Questore, attribuiscono rilevanza ostativa decisiva all’utilizzo di documentazione falsa nei procedimenti in materia di immigrazione, anche in presenza di legami familiari sul territorio nazionale.
La mancanza o il venir meno dei requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno può fondare la revoca prevista dalla norma, ma non sostituisce la distinta dimostrazione dell’acquisizione fraudolenta richiesta per la revoca del permesso UE di lungo periodo ai sensi dell’art. 9, comma 7, lettera a).
art. 29, comma 3, lettera b), d.lgs. 286/1998
L’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 stabilisce che, nel caso di richiesta relativa ai familiari, lo straniero deve dimostrare, oltre alla disponibilità di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati dall’art. 29, comma 3, lett. b), anche quella di un alloggio idoneo, rientrante nei parametri minimi stabiliti dalla legislazione regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero provvisto dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’autorità competente.
Per le richieste relative ai familiari, la disponibilità di un alloggio idoneo si affianca al requisito reddituale richiamato dall’art. 29, comma 3, lettera b), e deve rispettare i parametri abitativi indicati dalla disciplina.
Massime di principio
- La domanda di aggiornamento del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo diretta a inserire un familiare è una richiesta relativa ai familiari ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 286/1998 e richiede la prova dei requisiti reddituali e alloggiativi. Il requisito abitativo richiede una disponibilità attuale, stabile ed effettiva dell’immobile: la mera indicazione di un indirizzo o la produzione di un documento negoziale non comprovato nella sua efficacia e concreta attuazione non sono sufficienti.
- La revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo per acquisizione fraudolenta ai sensi dell’art. 9, comma 7, lettera a), del d.lgs. 286/1998 richiede la dimostrazione di un nesso causale tra la condotta fraudolenta e l’acquisizione dello specifico status revocato.
- La falsità documentale accertata in un procedimento successivo, anche soggettivamente o funzionalmente connesso a quello di rilascio del titolo, non consente automaticamente di qualificare come fraudolenta l’acquisizione di uno status già riconosciuto. Occorre dimostrare che il documento o la condotta fraudolenta abbiano inciso sui presupposti e sulla procedura attributiva dello status; in mancanza, gli effetti della falsità restano circoscritti ai benefici richiesti nel procedimento in cui essa è stata utilizzata.
- L’autonomia dell’accertamento amministrativo rispetto al processo penale consente all’Amministrazione di valutare direttamente la falsità documentale, ma non la esonera dall’individuare quale beneficio sia stato ottenuto mediante il documento e dal provare il collegamento tra la frode e il titolo oggetto di revoca.
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