Cassazione Penale, Sentenza n. 34/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso il decreto di confisca preventiva relativo a un compendio immobiliare a Montecosaro. Il ricorrente deduce un unico motivo (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) denunciando violazione ed errata applicazione degli artt. 19, 24 e 26 del d.lgs. n. 159/2011. Sostiene che la Corte avrebbe dovuto valutare la capacita' patrimoniale della madre, Carmela Galati, (intestataria di una villetta a Cabiate poi oggetto di donazione d'usufrutto al ricorrente) e non i suoi redditi; contesta l'ampliamento del novero dei soggetti sottoponibili a indagine patrimoniale fino a ricomprendervi la madre (argomentando che la norma si riferisce a coniuge, figli e conviventi) e contesta l'applicazione della presunzione relativa di fittizieta' dei trasferimenti nei due anni anteriori alla proposta di applicazione.
La decisione
Il ricorso e' stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi, confermando che la Corte d'appello ha compiuto un'adeguata valutazione della situazione patrimoniale e reddituale di Carmela Galati, rilevando elementi concreti (modalita' di acquisto della villetta di Cabiate, pagamento di importi, uso effettivo dell'immobile da parte del Priolo, donazione dell'usufrutto, successiva vendita e riacquisto dell'immobile di Montecosaro) idonei a dimostrare il reimpiego di proventi illeciti. La Corte ha inoltre chiarito che l'art. 19 d.lgs. 159/2011 comprende le persone fisiche del cui patrimonio il soggetto proposto puo' disporre, ivi inclusa la madre, e che non e' stato necessario appoggiarsi a una presunzione di fittizia intestazione viste le prove di disponibilita' di fatto e di sperequazione. Le censure della difesa sono state ritenute, in larga parte, rielaborazioni fattuali non sindacabili in sede di legittimita'. Il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per individuare il motivo di ricorso; la censura e' stata inquadrata come vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), ma la Cassazione ha ritenuto che le doglianze attengano in realta' alla valutazione di merito e non a violazioni di legge.
d.lgs. n. 159/2011, art. 19
L'art. 19 si riferisce alle persone fisiche del cui patrimonio il soggetto puo' disporre, direttamente o indirettamente; la Corte ha interpretato tale previsione in senso inclusivo, ritenendo che la madre rientri tra i soggetti valutabili nell'indagine patrimoniale.
d.lgs. n. 159/2011, art. 24
Disciplina la confisca per sproporzione/indizi di provenienza illecita. La Corte territoriale ha fornito motivazione puntuale circa la sperequazione iniziale e la provenienza della provvista, ritenuta sufficiente a fondare la confisca.
d.lgs. n. 159/2011, art. 26
Norma menzionata in ricorso ma la Cassazione osserva che il provvedimento impugnato non e' stato adottato in base all'art. 26; la censura non ha quindi trovato riscontro nella fattispecie.
d.lgs. n. 159/2011, art. 20
Norma citata nel provvedimento di sequestro preventivo propedeutico alla confisca; indicata nel fascicolo come riferimento procedurale per il sequestro.
Massime di principio
- In materia di confisca preventiva per sproporzione, il giudice puo' valutare non solo i redditi formali ma anche la capacita' patrimoniale delle persone cui il proposto possa disporre risorse, includendo, se del caso, ascendenti come la madre quando vi sia disponibilita' diretta o indiretta del patrimonio.
- La qualifica di 'intestazione fittizia' non richiede sempre il ricorso a una presunzione legale se sussistono elementi concreti di disponibilita' di fatto (uso dell'immobile, trasferimento di residenza, intestazione utenze, atti di donazione e successive vendite) e di sperequazione tra redditi e acquisti.
- Le censure che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti o una rivalutazione delle prove sono, di norma, inammissibili in sede di Cassazione se non fondate su violazione di legge o vizio della motivazione in senso formale.
- L'ambito soggettivo dell'indagine patrimoniale prevista dal d.lgs. 159/2011 e' ampio: rilevano le persone fisiche del cui patrimonio il proposto risulti poter disporre, direttamente o indirettamente, anche se formalmente non soggetti strettamente elencati (ad esempio ascendenti), quando risulti la disponibilita' di fatto delle risorse.
- Per contrastare efficacemente una confisca preventiva occorre fornire elementi documentali specifici e concreti circa la fonte lecita delle provviste e la consistenza patrimoniale dei terzi eventualmente coinvolti; deduzioni generiche o ricostruzioni alternative dei fatti hanno scarse probabilita' di successo in Cassazione.
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