Cassazione Penale, Ordinanza n. 03939/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'ordinanza decide sul ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 18/12/2023. Dal testo emerge solo in via indiretta che il giudizio riguardava una reiterazione di condotte illecite attribuite all'imputato, valutate dai giudici di merito come indice di persistente pericolosità e influenzate da pregresse condanne. I motivi di ricorso erano tre: il primo censurava la motivazione sulla reiterazione delle condotte e sulla valorizzazione dei precedenti penali, ma è stato ritenuto generico perché non si confrontava con la motivazione di primo grado e riproponeva pedissequamente il motivo di appello; il secondo è stato dichiarato inammissibile perché non dedotto in appello; il terzo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è stato dichiarato inammissibile perché anch'esso non dedotto nell'atto di appello, nel quale si lamentava soltanto l'eccessività della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era generico e non confrontato con la motivazione della sentenza di primo grado; il secondo e il terzo motivo non erano stati dedotti in appello, sicché non potevano essere introdotti per la prima volta in cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la censura meramente assertiva o la pedissequa riproposizione di censure già svolte in appello è generica e quindi inammissibile.
- Non sono proponibili per la prima volta in cassazione questioni non dedotte in appello, salvo che si tratti di vizi rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti dal sistema.
- La censura sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche deve essere stata devoluta ai giudici di merito; altrimenti è preclusa in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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