Cassazione Penale, Sentenza n. 27059/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e carenza di motivazione relativa alla determinazione della pena: si contestava l'applicazione unitaria della diminuente per il rito abbreviato (art. 442, comma 2, c.p.p.) nella misura di un terzo sull'intera pena del reato continuato comprensivo di delitto e contravvenzione, invece dell'applicazione distinta della riduzione (1/3 per i delitti e 1/2 per le contravvenzioni) richiesta in appello. Il fatto di causa riguarda il tentato furto di due rasoi e il possesso ingiustificato di una tronchesina (artt. 56, 624 e 707 c.p.), con riconoscimento di attenuanti e continuazione criminosa.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso, affermando il principio di diritto secondo cui, nei casi di continuazione tra delitti e contravvenzioni giudicati con rito abbreviato, la riduzione di cui all'art. 442, comma 2, c.p.p. deve essere applicata distintamente: un terzo sulla pena inflitta per i delitti e la metà sulla pena inflitta per le contravvenzioni. Hanno inoltre chiarito che l'applicazione unitaria della diminuente in misura di un terzo, se effettuata erroneamente, integra una pena illegittima (non illegale) se la sanzione resta nei limiti edittali. Per la fattispecie concreta la sentenza di merito è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio; la Cassazione ha rideterminato la pena senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.
Norme richiamate
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
la pena che il giudice determina è diminuita della metá se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto
La disposizione è norma processuale ad effetti sostanziali e va applicata secondo la diversa misura prevista per delitti e contravvenzioni; nelle ipotesi di continuazione tra reati di diversa tipologia la diminuente va calcolata distintamente sulle singole componenti (1/3 sui delitti, 1/2 sulle contravvenzioni).
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Disciplina la continuazione criminosa: la pena complessiva si determina mediante il meccanismo del cumulo giuridico con aumento per i reati 'satellite'. Le Sezioni Unite richiamano la "visione multifocale" della continuazione: i reati conservano una autonomia valutativa utile al calcolo degli aumenti e alla tutela del favor rei.
legge 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 442 c.p.p.)
Ha distinto la misura della diminuente per il rito abbreviato tra delitti (1/3) e contravvenzioni (1/2); essa è disposizione di favore che, per i fatti commessi prima della sua entrata in vigore, si applica retroattivamente se più favorevole e la sentenza non è irrevocabile.
art. 533, comma 2, cod. proc. pen.
Evidenzia la procedura bifasica nella determinazione della pena nel processo penale (prima la pena per ciascun reato, poi la pena per il reato unitario); conferma l'esigenza di valutare autonomamente le singole componenti del reato continuato prima dell'operazione unificante.
art. 76 cod. pen.
Regola il cumulo delle pene della stessa specie; richiamato nella discussione giurisprudenziale sul rapporto tra cumulo e continuazione, ma le Sezioni Unite ne affermano la corretta applicazione nel quadro complessivo senza escludere la scissione quando favorevole al reo.
art. 707, 624, 56 cod. pen.
Norme incriminatrici relative alla contravvenzione (art. 707 su strumenti atti allo scasso), al furto (art. 624) e alla disciplina del tentativo (art. 56); costituivano le fattispecie oggetto della continuazione nel caso concreto.
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio e procedere direttamente alla rideterminazione della pena quando i passaggi di calcolo sono stati esplicitati nei motivi della decisione di merito; applicato per rideterminare la pena nel caso concreto.
Massime di principio
- In caso di giudizio abbreviato e continuazione tra delitti e contravvenzioni, applicare la diminuente separatamente: 1/3 sulla pena del delitto base e 1/2 sulla pena delle contravvenzioni satellite; sommare poi i risultati per ottenere la pena finale.
- L'applicazione unitaria della diminuente (es. un terzo sull'intera pena) è errata rispetto all'attuale formulazione normativa e, se la pena resta entro i limiti edittali, costituisce una pena illegittima (annullabile), non una pena 'illegale' tout court.
- Il calcolo della pena per la continuazione deve essere motivato singolarmente per ciascun aumento relativo ai reati satellite: questa motivazione è necessaria per il controllo di proporzionalità e per eventuali scissioni in favore dell'imputato.
- Se il giudice di merito ha espresso i passaggi di calcolo, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.; altrimenti potrebbe essere necessario il rinvio.
- La norma del 2017 (differenziazione 1/3 vs 1/2) è di favore e si applica retroattivamente quando più favorevole ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore e finché la sentenza non è definitiva.
- Per la difesa: sollevare espressamente in appello e motivatamente la richiesta di applicazione distinta delle diminuenti; in mancanza di trattazione specifica da parte del giudice d'appello, il tema può essere riproposto in Cassazione con buone possibilità di accoglimento.
- Per il pubblico ministero e il giudice: valutare la funzione 'multifocale' della continuazione e operare i calcoli in modo da non vanificare la maggiore favorevolezza prevista per le contravvenzioni.
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