Cassazione Penale, Sentenza n. 3082/2024 del 24/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 23/11/2022 che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Squillace per il reato di cui all'art. 635 comma 1 c.p., in quanto il reato era estinto per remissione di querela accettata dall'imputato. Il PG ha dedotto che, essendo il fatto commesso "con minaccia" (anche di morte) e in base a precedenti modifiche normative, il reato doveva essere perseguibile d'ufficio e quindi la remissione di querela non poteva impedire l'azione penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza alla luce della sopravvenuta modificazione normativa introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 10/10/2022 (entrato in vigore il 30/12/2022), che ha reso il reato ex art. 635 c.p. soggetto a querela di parte, con le sole eccezioni (richiamate in sentenza) non rilevanti nel caso concreto. Ne è conseguito che la remissione di querela è rilevante e la decisione di non doversi procedere viene confermata. Sentenza resa il 4/10/2023.
Norme richiamate
art. 635 cod. pen.
La norma disciplinante il danneggiamento è stata valutata alla luce delle modifiche legislative successive: la Corte ha ritenuto che, dopo il D.Lgs. n. 150/2022, il reato è perseguibile a querela di parte salvo le eccezioni indicate dalla norma stessa, sicché la remissione di querela estingue l'azione penale nel caso concreto.
D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022
entrato in vigore il 30/12/2022
Ha modificato il regime di procedibilità dell'art. 635 c.p., rendendolo perseguibile a querela di parte con determinate esclusioni; tale sopravvenuta disposizione è stata ritenuta decisiva dalla Corte per dichiarare il ricorso manifestamente infondato.
D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016
Richiamato dal ricorrente per sostenere la perseguibilità d'ufficio dell'ipotesi con minaccia; la Corte però ha ritenuto prevalente la successiva modifica normativa (D.Lgs. n. 150/2022) intervenuta dopo la sentenza impugnata.
art. 331 (richiamato nella sentenza)
Nella sentenza è richiamata l'eccezione secondo cui il reato resta perseguibile d'ufficio se commesso in occasione del delitto previsto dall'art. 331 ovvero se la persona offesa è incapace; la Corte ha ritenuto che tali eccezioni non ricorressero nel caso esaminato.
Massime di principio
- Verificare sempre la legge vigente alla data rilevante: modifiche legislative sopravvenute possono mutare il regime di procedibilità e incidere sulla rilevanza della remissione di querela.
- Se il reato è procedibile a querela di parte, la remissione di querela accettata dall'imputato estingue l'azione penale e rende improcedibile un gravame del pubblico ministero volto a rimettere in discussione la chiusura.
- La qualificazione del fatto come commesso "con minaccia" non garantisce la procedibilità d'ufficio se la normativa successiva ha espressamente posto il reato a querela di parte salvo specifiche eccezioni.
- Controllare sempre l'esistenza di eccezioni (per es. collegamento ad altri reati o incapacità della persona offesa) che mantengono la procedibilità d'ufficio: se non ricorrono, la remissione è efficace.
- Nell'impugnazione da parte del Pubblico Ministero, valutare l'impatto di norme sopravvenute e le eventuali regole transitorie per evitare ricorsi destinati a essere dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
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