Sentenza n. 184/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotte illecite degli uffici centrali elettorali consistenti nell’erronea trascrizione delle preferenze e nel successivo rifiuto di rettificare la proclamazione degli eletti
Esito
Favorevole al ricorrente (ex consigliere regionale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, riassunto il giudizio dopo l’annullamento con rinvio della precedente sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della beneficiaria della condotta lesiva, ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per essere stato estromesso dalla carica di consigliere regionale dal 27 gennaio 2020 al 29 novembre 2022. La vicenda traeva origine dall’erronea attribuzione alla controinteressata di 18 preferenze ulteriori, che aveva determinato la sostituzione del ricorrente, e dal successivo diniego dell’Ufficio centrale regionale di correggere la proclamazione nonostante la rettifica dell’errore da parte dell’Ufficio centrale circoscrizionale. Il ricorrente ha dedotto la perdita delle indennità di carica e di funzione, il danno all’immagine e la perdita di chance di rielezione. Il Ministero ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, assumendo la responsabilità della Regione, e l’inammissibilità della domanda per la precedente rinuncia ad analoghe domande risarcitorie. Il TAR ha esaminato il nesso causale, la colpa dell’amministrazione e l’esistenza e quantificazione dei danni, considerando anche l’omessa proposizione da parte del ricorrente di un ricorso incidentale nel precedente giudizio elettorale.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Il Ministero dell’Interno è legittimato passivamente perché le condotte dannose erano riferibili a organi statali operanti nel procedimento elettorale regionale; la precedente rinuncia aveva riguardato le domande processuali e non la pretesa sostanziale, che poteva quindi essere riproposta. Nel merito, il giudice ha distinto due serie causali. La prima consisteva nell’erronea trascrizione delle preferenze, ma i danni riferibili al periodo dal 27 gennaio 2020 al 2 settembre 2020 non sono stati risarciti: il ricorrente, pur essendo destinatario del giudizio elettorale promosso dalla controinteressata, non aveva proposto ricorso incidentale per far accertare gli ulteriori errori di attribuzione dei voti, omettendo una condotta processuale esigibile che avrebbe consentito la tempestiva conservazione del seggio. La seconda serie causale consisteva nel diniego del 2 settembre 2020 di rettificare la proclamazione dopo l’accertamento dell’errore; tale condotta, annullata dal Consiglio di Stato, ha causalmente ritardato il ripristino della carica dal 2 settembre 2020 al 29 novembre 2022. Il TAR ha ritenuto sussistente la colpa dell’amministrazione, poiché l’Ufficio regionale avrebbe dovuto prendere atto della rettifica e modificare conseguentemente la proclamazione; non è stato provato alcun errore scusabile. Sono state riconosciute le indennità lorde di carica e di funzione relative al periodo risarcibile, senza detrazione dell’aliunde perceptum, non provato dal Ministero, nonché la perdita di chance, liquidata equitativamente in euro 10.000,00. È stato escluso il danno all’immagine, sia perché non provato come danno-conseguenza, sia perché gli episodi allegati erano riferibili principalmente alla prima serie causale non risarcibile; sono state altresì escluse le sofferenze psichiche per carenza di prova documentale. Il Ministero è stato condannato al risarcimento dei danni riconosciuti, con rivalutazione monetaria e interessi compensativi secondo i criteri indicati in motivazione, oltre alle spese di lite quantificate in euro 2.000,00 e al contributo unificato.
Norme richiamate
art. 30, comma 3, c.p.a.
il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti
Il danneggiato non può ottenere il risarcimento dei pregiudizi evitabili mediante l’ordinaria diligenza e l’utilizzo degli strumenti di tutela disponibili; l’omessa proposizione del ricorso incidentale ha escluso il ristoro dei danni relativi al primo periodo.
art. 41, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento della necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del beneficiario della condotta illecita causativa del danno.
art. 2043 c.c.
La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione richiede, oltre all’illegittimità della condotta, la prova del nesso causale, della colpa e dell’esistenza e quantificazione del danno.
art. 1227, comma 2, c.c.
Impone al danneggiato obblighi di solidarietà e cooperazione mitigatrice e preclude il risarcimento dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza.
art. 1226 c.c.
Consente la liquidazione equitativa della perdita di chance quando il pregiudizio non sia agevolmente quantificabile secondo parametri economici.
L. n. 108/1968
Individua il quadro normativo del procedimento per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale e consente di riferire allo Stato le condotte degli uffici elettorali statali.
art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002
Il contributo unificato è stato posto a carico del Ministero soccombente.
Massime di principio
- Nella responsabilità della pubblica amministrazione, l’illegittimità dell’atto costituisce un presupposto necessario ma non sufficiente: devono essere accertati anche il nesso causale, la colpa dell’apparato e l’esistenza e quantificazione del danno.
- Ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a. e dell’art. 1227, comma 2, c.c., non sono risarcibili i danni che il privato avrebbe potuto evitare mediante l’ordinaria diligenza e l’utilizzo tempestivo degli strumenti di tutela disponibili; tale principio si applica anche all’omessa proposizione di un ricorso incidentale nel giudizio elettorale.
- Quando una prima condotta illecita è seguita da un autonomo provvedimento amministrativo illegittimo, quest’ultimo può interrompere la precedente serie causale e generare una distinta responsabilità risarcitoria riferita ai danni prodotti dal suo specifico effetto lesivo o dilatorio.
- L’amministrazione risponde a titolo di colpa quando, dopo la rettifica amministrativa di un errore materiale nel procedimento elettorale, rifiuti senza ragione giustificativa di adottare gli atti consequenziali necessari, in violazione dei doveri di imparzialità, correttezza e buona amministrazione.
- La perdita di indennità connesse a una carica pubblica può essere risarcita per il periodo in cui l’illegittima condotta amministrativa ha impedito l’esercizio della carica, se l’effettiva spettanza dell’attribuzione patrimoniale è provata; l’aliunde perceptum deve essere allegato e dimostrato dall’amministrazione che lo eccepisce.
- Il danno all’immagine non è in re ipsa, ma costituisce un danno-conseguenza che deve essere rigorosamente provato, anche mediante presunzioni semplici; la perdita di chance può invece essere liquidata equitativamente quando risulti un’elevata probabilità logica e statistica della concreta opportunità perduta.
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