Sentenza n. 800/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 1 – DM 6 luglio 2022); - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 2 – DM 6 ottobre 2022, linee guida); nonché, ove occorrer possa ed in parte qua - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 (doc. 3 – circolare prot. n.1341); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016 (doc. 4 – circolare prot. n. 3251); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell'8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall'art. 1, co. 557 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (doc. 5 – circolare prot. n. 21179); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 6 – circolare prot. n.22413); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n.78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, art.1, co. 557 (doc. 7 – circolare prot. n. 7435); - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. N. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 8 – Accordo Atto rep. N. 181); - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. N. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l'anno 2019 (doc. 9 – Accordo Atto rep. N. 182); - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (doc.10 – intesa Conferenza prot. 22/179/CR6/7); - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (doc. 11 – intesa sullo schema del dm adozione linee guida); - dell'Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018 (doc. 12 – intesa CSR sullo schema del dm adozione linee guida); - del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale (doc. 13 – DM 15 giugno 2012 – modelli CE); - del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP), (doc. 14 – DM 25 giugno 2019, modelli CE); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. nonché, valutate le relative istanze, per la remissione ed il rinvio alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia Europea Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Medimed S.r.l. il 22/2/2023: - del Decreto n. 1247 del 13 dicembre 2022 dell’Assessorato della Salute, Dipartimento della Pianificazione Strategica della Regione Siciliana (doc. 15 - decreto n. 1247 del 13.12.2022), unitamente ai relativi Allegati A, B, C e D (doc. 16 - All. A al decreto 1247/2022; doc. 17 - All. B al decreto 1247/2022; doc. 18 - All. C al decreto 1247/2022; doc. 19 - All. D al decreto 1247/2022); - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l’effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all’oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Medimed S.r.l. il 9/10/2023: per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a., - del Decreto n. 741 del 21 luglio 2023 dell’Assessorato della Salute, Dipartimento della Pianificazione Strategica della Regione Siciliana (doc. 21 - Decreto n. 741/2023), unitamente ai relativi allegati A, B, C e D (doc. 22 - Allegati al Decreto n. 741/2023), nonché la nota prot.n. 32784 del 12/06/2023 con la quale è stato chiesto alle Aziende Sanitarie del SSR, di effettuare una verifica delle precedenti rendicontazioni trasmesse, al fine di escludere e/o correggere eventuali criticità già emerse ed altresì le relative risposte ancorché non note nel loro contenuto; 5 - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l’effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all’oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 sul payback dei dispositivi medici, atti presupposti e, con motivi aggiunti, decreti regionali siciliani di individuazione delle aziende e degli importi dovuti per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa fornitrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato il meccanismo di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, impugnando il decreto ministeriale che ha certificato il superamento dei tetti di spesa e quello recante le linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali, nonché gli atti presupposti e, con motivi aggiunti, i decreti della Regione Siciliana che hanno individuato le aziende soggette al ripiano e i relativi importi. Sono stati dedotti vizi propri di violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che la fissazione dei tetti regionali nel 2019 e la richiesta di ripiano per periodi precedenti avrebbero avuto natura retroattiva, leso il legittimo affidamento e alterato ex post l'equilibrio economico delle gare e dei contratti di fornitura. È stata inoltre dedotta l'illegittimità derivata dall'asserita incostituzionalità dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, nonché la violazione dei principi eurounitari di tutela dell'affidamento, libertà d'impresa ed evidenza pubblica. Con riferimento ai motivi aggiunti, la ricorrente ha contestato i conteggi, i dati contabili e gli importi posti a suo carico dai provvedimenti regionali.
La decisione
Il ricorso principale è stato respinto. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il meccanismo di payback relativo agli anni 2015-2018 ragionevole e proporzionato, conforme alla riserva di legge e non lesivo dei principi di irretroattività e di tutela dell'affidamento. Il sistema era infatti conoscibile già dal 2015: erano previste sia le percentuali di ripiano a carico delle imprese sia il criterio proporzionale fondato sull'incidenza del fatturato; inoltre, il tetto nazionale del 4,4 per cento costituiva un parametro già noto, poi recepito per i tetti regionali. Il payback non modifica retroattivamente le gare né i contratti, poiché opera esternamente sulla situazione patrimoniale complessiva dei fornitori e non incide né sulla quantità della fornitura né sul prezzo contrattuale; la ricorrente non ha dimostrato una compromissione eccessiva dei margini di utile. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali, infatti, svolgono una funzione meramente tecnico-contabile e vincolata: verificano i dati di fatturato, individuano le aziende e applicano al fatturato la percentuale di ripiano già stabilita dalla legge e dagli atti statali. Non vi è esercizio di potere autoritativo, ma un rapporto obbligatorio avente a oggetto un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo della somma dovuta. La controversia relativa ai conteggi e al quantum debeatur spetta quindi al giudice ordinario. È stata dichiarata la facoltà di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
"ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale"
La disposizione costituisce la base legislativa del meccanismo di payback, individuando i soggetti obbligati, la prestazione imposta, le percentuali di ripiano e il criterio proporzionale di imputazione.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
"l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile"
Attribuisce alle regioni e alle province autonome il compito di individuare le aziende obbligate, verificare la documentazione contabile, imporre il pagamento e iscrivere il relativo credito, senza attribuire loro poteri discrezionali sul tetto o sul suo superamento.
art. 17, comma 1, lettera c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e la disciplina originaria delle conseguenze del suo superamento.
art. 15, comma 13, lettera f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012
Ha fissato, a decorrere dal 2014, il tetto nazionale della spesa per dispositivi medici al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 1, comma 557, l. 145/2018
Ha modificato l'art. 9-ter, comma 8, del d.l. 78/2015, prevedendo la rilevazione del superamento del tetto sulla base del fatturato aziendale al lordo dell'IVA e la relativa dichiarazione con decreto ministeriale.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria.
art. 133 c.p.a.
Il TAR ha escluso che la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, applicando il criterio ordinario di riparto fondato sulla natura della situazione giuridica azionata.
Massime di principio
- Nel meccanismo di payback dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, la previsione legislativa dell'obbligo di ripiano, delle percentuali a carico delle imprese e del criterio proporzionale basato sul fatturato rende l'obbligo conoscibile già dal 2015; la successiva determinazione dei tetti regionali e l'attuazione procedurale non costituiscono, per ciò solo, applicazione retroattiva lesiva dell'affidamento.
- Il payback dei dispositivi medici opera esternamente rispetto alle procedure di gara e ai contratti di fornitura: non modifica quantità, prezzi o condizioni contrattuali, ma incide sulla situazione patrimoniale complessiva del fornitore mediante un obbligo legale di contribuzione al ripiano della spesa sanitaria.
- Le regioni e le province autonome, nell'attuazione dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. 78/2015, non possono determinare il tetto di spesa, certificarne il superamento o quantificare autonomamente lo scostamento; devono limitarsi a verificare i dati contabili, individuare le aziende obbligate e applicare le percentuali di ripiano già stabilite dalla legge e dagli atti statali.
- La controversia sugli atti regionali che individuano le aziende soggette al payback e quantificano le somme dovute appartiene alla giurisdizione ordinaria quando tali atti costituiscono il risultato di un'attività meramente ricognitiva, tecnico-contabile e vincolata, priva di margini di discrezionalità e di spendita di potere autoritativo, incidendo su un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo del quantum debeatur.
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