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Sentenza

Sentenza n. 7284/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento - del decreto del Direttore Generale del MIC - Dipartimento per le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo del 30.07.2025, n. 1200, con il presupposto verbale della Commissione Consultiva per il Teatro n. 8 del 29 luglio 2025, che ha confermato la “non ammissione” della Fondazione Teatro della Toscana, per il triennio 2025-2027, nell'ambito dei “Teatri Nazionali” di cui all'art. 9 del DM n. 463/2024, decretandone il transito, per il medesimo triennio 2025-2027, nell'ambito dei “Teatri delle Città di rilevante interesse culturale” di cui all'art. 10 del predetto DM n. 463/2024; - del decreto del Direttore Generale del MIC - Dipartimento per le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo del 30.06.2025, n. 749, con i presupposti verbali della Commissione Consultiva per il Teatro n. 7 del 18 e 19 giugno 2025, n. 6 del 4 e 5 giugno 2025, n. 5 del 22 e 23 maggio 2025, n. 4 del 7 e 8 maggio 2025 e n. 3 del 9 e 10 aprile 2025, che ha disposto la non ammissione al contributo richiesto nell'ambito dei “Teatri Nazionali” del progetto triennale presentato unitamente alla domanda di programma annuale 2025 da parte della FTT, prevedendo la possibilità per quest'ultima di “ripresentare, attraverso la apposita modulistica on line, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la domanda a titolo diverso da quello richiesto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del D.M. 463/2024” e, nella specie, “per il settore “Teatri delle Città di rilevante interesse culturale” di cui all'art. 10 del D.M. 23 dicembre 2024 rep. n. 463” e della successiva comunicazione a mezzo pec del 01.07.2025, prot. n. 1692, con cui il MIC - Dipartimento per le attività culturali Direzione Generale Spettacolo ha informato la FTT di quanto stabilito dalla Commissione Consultiva e del contenuto del predetto DDG n. 749/2025; - del decreto del Direttore Generale del MIC - Dipartimento per le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo dell'8.8.2025, n. 1291, che ha disposto la “assegnazione dei contributi in relazione ai programmi dell'attività teatrale per l'anno 2025 sulla base delle risorse attualmente disponibili”; - di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché sconosciuti alla ricorrente.

Giustizia amministrativa202511439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti ministeriali che hanno disposto la non ammissione al contributo per l'ambito dei Teatri Nazionali e il transito nell'ambito dei Teatri delle Città di rilevante interesse culturale per il triennio 2025-2027, nonché il successivo decreto di assegnazione dei contributi per il 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Fondazione Teatro della Toscana ha impugnato i decreti ministeriali e gli atti della Commissione Consultiva per il Teatro relativi alla procedura di contribuzione a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo. La ricorrente contestava, in particolare, la propria non ammissione all'ambito dei Teatri Nazionali previsto dall'art. 9 del d.m. n. 463/2024 e il conseguente transito nell'ambito dei Teatri delle Città di rilevante interesse culturale previsto dall'art. 10 del medesimo decreto, chiedendo l'annullamento degli atti previa sospensione della loro efficacia. Il TAR aveva fissato il merito a breve, disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli organismi ammessi a contributo nel settore dei Teatri Nazionali e ordinato al Ministero il deposito delle domande e dei progetti artistici triennali degli organismi interessati. Prima della decisione, la ricorrente ha comunicato di avere deciso di ritirare il ricorso in considerazione di un accordo raggiunto con il Ministero e, all'udienza pubblica, il difensore ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione resa in udienza dal difensore della ricorrente e corroborata dalla comunicazione della fondazione depositata in giudizio. Il Collegio non ha esaminato nel merito le censure rivolte contro la non ammissione ai contributi e il transito in altro ambito di finanziamento. Le spese sono state compensate nei confronti di tutte le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti della società non costituita.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente al giudice, nell'ambito della trattazione cautelare, di fissare la sollecita trattazione del merito quando le questioni necessitino di approfondimento nella sede di merito.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal provvedimento nel quadro delle disposizioni processuali applicabili.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per le memorie depositate dalle parti in vista dell'udienza pubblica.

  • art. 9 d.m. n. 463/2024

    Individua l'ambito dei Teatri Nazionali nell'ambito del quale la ricorrente chiedeva l'ammissione ai contributi.

  • art. 10 d.m. n. 463/2024

    Teatri delle Città di rilevante interesse culturale

    Individua l'ambito nel quale la ricorrente era stata fatta transitare per il triennio 2025-2027.

Massime di principio

  • La dichiarazione resa in udienza dal difensore della parte ricorrente, con cui viene rappresentata la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione, se corroborata dagli atti del processo, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice amministrativo di procedere all'esame delle censure di merito e conduce alla definizione del giudizio in rito.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice può compensare le spese di lite tra le parti costituite, valutato l'esito processuale della controversia.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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