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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26444/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza originaria aveva condannato un soggetto per un abuso edilizio consistente nella realizzazione di una seconda elevazione fuori terra su un fabbricato preesistente composto da piano cantinato e piano terra, disponendo anche l'ordine di demolizione dell'opera abusiva. In sede esecutiva, l'interessato ha chiesto la revoca dell'ordine di demolizione e la sospensione dell'efficacia dell'ingiunzione, deducendo la presentazione di due domande di condono: una ai sensi della legge n. 47/1985 per il piano cantinato e il piano terra, e una ai sensi della legge n. 724/1994 per la sopraelevazione oggetto della condanna; inoltre, è stata depositata una perizia giurata ex art. 28 L.R. Sicilia n. 16/2016. Il giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza, ritenendo sanato l'abuso e revocando la demolizione. Il Pubblico Ministero ha ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 39 l. n. 724/1994 e dell'art. 28 L.R. Sicilia n. 16/2016: secondo il ricorrente, trattandosi di un ampliamento di immobile preesistente, il limite di condonabilità non era quello dei 750 mc previsto per le nuove costruzioni, ma quello del 30% della volumetria dell'edificio originario; poiché l'immobile originario era di 900 mc e la sopraelevazione di 531,216 mc, il limite massimo sanabile sarebbe stato di 270 mc, con conseguente insussistenza della sanatoria e illegittimità della revoca della demolizione. La difesa ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che l'oggetto della demolizione fosse solo la seconda sopraelevazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Pubblico Ministero e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, per un nuovo esame dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione. Ha affermato che il giudice dell'esecuzione aveva erroneamente considerato sanato l'immobile originario in base alla sola perizia giurata e aveva frazionato indebitamente la valutazione dell'opera abusiva, omettendo di verificare i reali requisiti di condonabilità e l'applicabilità corretta dell'art. 39 l. n. 724/1994 agli ampliamenti. Ha inoltre chiarito che, per gli ampliamenti, i limiti del 30% della volumetria originaria e dei 750 mc non operano in alternativa, ma cumulativamente. Nel caso concreto, con volumetria originaria di 900 mc e sopraelevazione di 531,21 mc, il manufatto non era sanabile.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    utilizzato come parametro del ricorso per dedurre inosservanza ed erronea applicazione di legge

  • art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724

    disciplina la sanatoria delle opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993; per gli ampliamenti richiede sia il rispetto del limite percentuale del 30% della volumetria originaria sia quello dei 750 mc, non in alternativa

  • art. 28 della legge Regione Sicilia 10 agosto 2016, n. 16

    prevede una semplificazione procedurale tramite perizia giurata, ma non incide sui requisiti sostanziali di condonabilità e non esonera il giudice dal relativo controllo

  • legge 28 febbraio 1985, n. 47

    richiamata per una precedente domanda di condono relativa a parti del manufatto preesistente

  • art. 35, comma 13, legge 47 del 1985

    richiamato come profilo ignorato dal giudice dell'esecuzione in relazione alla prosecuzione dell'attività edilizia

  • legge 17 agosto 1942, n. 1150

    richiamata nel titolo della condanna originaria per abuso edilizio

  • legge 2 febbraio 1974, n. 64

    richiamata nel titolo della condanna originaria per profili edilizi-strutturali

  • legge 5 novembre 1971, n. 1086

    richiamata nel titolo della condanna originaria per profili edilizi-strutturali

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione, la presenza di una domanda di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato impone al giudice di verificare in concreto la possibilità di accoglimento dell'istanza, l'eventuale esistenza di cause ostative e i tempi di definizione del procedimento amministrativo; la sospensione dell'esecuzione è giustificata solo in presenza di una prospettiva di rapido esaurimento della procedura.
  • La perizia giurata prevista dalla normativa regionale in materia di semplificazione del condono non sostituisce il controllo giurisdizionale sui requisiti sostanziali di condonabilità, che restano integralmente soggetti alla verifica del giudice dell'esecuzione.
  • In materia di condono edilizio, il giudice non può frazionare artificiosamente l'opera abusiva quando il manufatto presenta una continuità edilizia e funzionale tale da imporre una valutazione unitaria dell'intervento e della sua eventuale sanabilità.
  • Per gli ampliamenti di immobili preesistenti ai sensi dell'art. 39 l. n. 724/1994, i limiti della percentuale del 30% della volumetria originaria e del tetto dei 750 mc non sono alternativi, ma devono entrambi essere rispettati; il superamento anche di uno solo impedisce la sanatoria.
  • La sanabilità di un'opera abusiva va valutata secondo la tipologia dell'intervento effettivamente realizzato; qualificare l'opera come ampliamento o come nuova costruzione incide direttamente sul regime applicabile e può determinare l'illegittimità della revoca dell'ordine di demolizione se il giudice applica il parametro normativo erroneo.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioni
RamiReati ediliziProcesso penale

Testo integrale

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