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Sentenza

Sentenza del 14/06/2017 n. 940 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Plusvalenze - Indennità di esproprio - Art. 11, comma 7, l. n. 413 del 1991

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa impositiva è stata esclusa. Poiché i terreni rientravano nella zona F2, qualificata come zona destinata ad attrezzature tecniche e tecnologiche di interesse generale, la plusvalenza derivante dalla cessione all'Enel non è stata considerata imponibile ai fini IRPEF. La decisione è quindi favorevole al contribuente.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettabilità a IRPEF della plusvalenza realizzata dal contribuente mediante la cessione volontaria di terreni all'Enel, destinati dal piano regolatore generale alla zona omogenea F2, relativa ad attrezzature tecniche e tecnologiche di interesse generale. Il contribuente contestava la tassazione sostenendo che l'art. 11, comma 5, della legge n. 413 del 1991 assoggetta a IRPEF le plusvalenze derivanti da indennità di esproprio o cessioni volontarie solo quando i terreni sono destinati a opere pubbliche o infrastrutture urbane ricadenti nelle zone omogenee A, B, C e D, con esclusione delle zone E e F.

Norme richiamate

  • Art. 11, comma 5, legge n. 413 del 1991

    Sono assoggettate all'IRPEF le plusvalenze conseguenti all'esproprio o alla cessione volontaria di terreni destinati ad opere pubbliche o infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D.

    La tassazione delle plusvalenze opera solo per i terreni ricadenti nelle zone omogenee A, B, C e D e non si estende automaticamente ai terreni classificati nelle zone E e F.

  • Art. 11, comma 7, legge n. 413 del 1991

    La disposizione si inserisce nella disciplina fiscale delle somme percepite in relazione a espropri e cessioni volontarie, da interpretare secondo i presupposti specifici previsti dal comma 5 per l'imponibilità delle plusvalenze.

  • D.M. 2 aprile 1968

    Il decreto individua le zone territoriali omogenee. Le zone F sono destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale e, secondo la decisione, restano escluse dall'ambito delle plusvalenze tassabili previsto dall'art. 11, comma 5, della legge n. 413 del 1991.

Massime di principio

  • Per stabilire se una plusvalenza derivante da esproprio o cessione volontaria sia imponibile, occorre verificare la classificazione urbanistica del terreno al momento rilevante, non soltanto la natura pubblica dell'opera o dell'ente acquirente.
  • La tassazione prevista dall'art. 11, comma 5, della legge n. 413 del 1991 riguarda i terreni destinati a opere pubbliche o infrastrutture urbane situati nelle zone A, B, C e D; i terreni classificati in zona F, destinati ad attrezzature e impianti di interesse generale, sono esclusi secondo l'interpretazione accolta nella sentenza.
  • La cessione a un soggetto pubblico o a un gestore di servizi pubblici, come l'Enel, non determina di per sé l'imponibilità della plusvalenza: è necessario che ricorrano anche i presupposti oggettivi e urbanistici stabiliti dalla norma.
  • In casi analoghi è quindi essenziale acquisire il certificato di destinazione urbanistica, verificare la sottozona specifica e confrontarla con le categorie del D.M. 2 aprile 1968 e con la disciplina fiscale applicabile.

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