Cassazione Civile, Ordinanza n. 25387/2022 del 26/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un notaio aveva proposto distinti ricorsi contro tre avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012, con i quali l'Ufficio recuperava a tassazione, ai fini IRAP, i contributi versati alla Cassa Nazionale del Notariato per finalità previdenziali e assistenziali, qualificandoli come costi non deducibili. La CTP aveva accolto i ricorsi; la CTR Toscana aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo deducibili tali contributi direttamente dal reddito professionale e incidenti anche sulla base IRAP. In Cassazione l'Agenzia denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 54 TUIR, sostenendo che l'art. 54, nel prevedere che i compensi siano computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde, non consentirebbe la deduzione dal reddito di lavoro autonomo dei contributi obbligatori dovuti dal notaio alla propria Cassa, ma solo dei contributi eventualmente corrisposti dal cliente. Tuttavia, prima della decisione, l'Agenzia ha depositato rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., chiedendo l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato inammissibile il ricorso; nel contempo ha regolato le spese ponendole a carico della ricorrente e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando l'orientamento secondo cui tale aggravio non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione. Il testo dà anche atto che l'orientamento favorevole alla deducibilità dei contributi obbligatori dei notai alla Cassa nazionale del notariato si era formato già prima della pronuncia citata dall'Agenzia.
Norme richiamate
art. 10 TUIR (D.Lgs. n. 917 del 1986)
richiamato dall'Agenzia come norma che, insieme all'art. 54 TUIR, sarebbe stata violata dalla sentenza di merito nella parte in cui aveva riconosciuto la deducibilità dei contributi previdenziali del notaio
art. 54 TUIR (D.Lgs. n. 917 del 1986)
"i compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde"
la ricorrente sosteneva che la disposizione si riferisca ai contributi a carico del soggetto che corrisponde i compensi e non ai contributi obbligatori dovuti dal professionista alla propria Cassa; la Corte, però, non decide nel merito per effetto della rinuncia
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge
art. 390 c.p.c.
consente la rinuncia al ricorso per cassazione; la Corte afferma che tale rinuncia produce l'estinzione del processo anche senza accettazione
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla proposta del relatore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte afferma che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo previsto solo per rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, poiché non ha natura accettizia e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, il rinunciante sopporta di regola le spese del giudizio di legittimità, salvo diversa regolazione motivata.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
- Quando il ricorso viene rinunciato prima della decisione, la Corte non si pronuncia sul merito della questione tributaria sostanziale dedotta, restando ferme le statuizioni della sentenza impugnata.
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