Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15867/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 20/07/2021 che ha dichiarato la continuazione tra due sentenze di condanna e ha rideterminato la pena complessiva prevedendo la conversione della detenzione nell'affidamento in prova al servizio sociale. Due motivi principali: (1) abuso/attribuzione di potere del giudice dell'esecuzione nella conversione della pena: si sostiene che tale potere spetti al Tribunale di sorveglianza e non al giudice dell'esecuzione; (2) vizio processuale per omesso e irregolare avviso della data dell'udienza camerale al difensore di fiducia, in violazione delle norme processuali (art. 606 c.p.p. comma 1 lett. c), artt. 178, 179 e 666 c.p.p.), con notifica effettuata tramite SNT al difensore sbagliato e senza il corretto avviso al difensore indicato nel decreto, con conseguente nomina di ufficio di un difensore sostituto in udienza.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo (procedurale) ritenendolo fondato: il giudice dell'esecuzione aveva fissato l'udienza camerale senza dare il corretto avviso al difensore di fiducia nei termini previsti (art. 666 c.p.p. comma 3, almeno 10 giorni), la notifica telematica è stata indirizzata a un difensore diverso da quello indicato e la mancata comunicazione integra una nullità assoluta rilevabile d'ufficio ai sensi degli artt. 177, 178 e 179 c.p.p., secondo la giurisprudenza di legittimità. Per tale motivo il primo motivo (sulla competenza a disporre la conversione) è stato assorbito. In conclusione la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Isernia.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

    Il giudice dell'esecuzione deve fissare l'udienza in camera di consiglio e darne avviso alle parti e ai difensori almeno 10 giorni prima; la violazione della disposizione, pur non avendo sanzione espressa, è considerata dalla giurisprudenza causa di nullità assoluta quando compromette l'intervento o la rappresentanza dell'imputato.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità: la giurisprudenza applica questa norma per ritenere l'omesso avviso al difensore causa di nullità generale riguardante l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato.

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    Regime di rilevabilità delle nullità assolute: l'omesso avviso integra una nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di nominare un difensore d'ufficio o sostituto in udienza se quello di fiducia è assente; ciò si è verificato in causa a seguito della mancata partecipazione del difensore indicato.

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Richiamata come disposizione a pena di nullità in relazione all'inosservanza delle norme procedurali che pregiudicano i diritti della difesa.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; richiamata nel ricorso per lamentare violazione di norme processuali relative alla correttezza del procedimento esecutivo.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione al difensore dell'udienza camerale nel termine minimo stabilito (10 giorni per art. 666 c.p.p.) può determinare una nullità assoluta dell'atto che è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e comporta l'annullamento e il rinvio del provvedimento impugnato.
  • Le notifiche telematiche (SNT) devono essere indirizzate al difensore effettivamente designato nel provvedimento: errori di indirizzamento possono valere come omissione di avviso e quindi come vizio procedurale grave.
  • In impugnazioni di provvedimenti esecutivi è strategico contestare prioritariamente eventuali vizi procedurali di notifica o di convocazione: quando tali vizi sono fondati, possono assorbire o rendere irrilevanti questioni sostanziali sulla competenza o sul merito.
  • La nomina in udienza di un difensore sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. è compatibile con l'accertamento successivo di nullità per omissione di avviso al difensore di fiducia; la nomina non sanerà necessariamente il vizio procedurale se la notifica preventiva era irregolare.
  • Se si contesta la competenza a compiere determinati provvedimenti (es. conversione di pena), occorre comunque verificare e preservare la tempestività e la correttezza degli atti processuali relativi alla convocazione e alla partecipazione del difensore, poiché i vizi procedurali possono determinare l'annullabilità dell'intero provvedimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.