Cassazione Civile, Ordinanza n. 22244/2022 del 14/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La lite trae origine da un rapporto contrattuale di distribuzione/esclusiva tra due società. Una delle parti aveva agito in un primo giudizio per far accertare l'inesistenza dell'inadempimento addebitatole e la cessazione del rapporto per effetto del recesso comunicato dalla controparte; l'altra aveva poi introdotto un separato giudizio chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno, deducendo che la controparte avesse violato il patto di esclusiva commercializzando i prodotti anche tramite terzi nella zona riservata. La causa era stata riunita e i giudici di merito avevano ritenuto che il rapporto fosse proseguito sino al recesso validamente esercitato dalla controparte e che la società attrice in riassunzione non avesse provato l'inadempimento della controparte, rigettando quindi le domande risarcitorie e risolutive. In Cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 329, 277 e 112 c.p.c. e dell'art. 1569 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente ravvisato un giudicato interno sulla durata del rapporto e avesse omesso di esaminare il primo motivo di appello, nel quale si sosteneva che, scaduto il termine originario, il rapporto fosse divenuto a tempo indeterminato e il recesso dovesse essere valutato alla luce di buona fede e correttezza; 2) violazione degli artt. 1218, 1453, 1564, 2735 c.c. e 116 c.p.c., censurando l'affermazione secondo cui non era stato provato l'inadempimento della controparte e deducendo che vi fosse stata prova della violazione dell'esclusiva, anche tramite una confessione stragiudiziale; 3) violazione degli artt. 1218, 1453, 1564, 1568 e 2697 c.c. e degli artt. 277 e 112 c.p.c., insistendo sul fatto che il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare il motivo relativo alla violazione dell'art. 1568 c.c. e avrebbe invertito l'onere della prova in una controversia avente ad oggetto l'inadempimento di un'obbligazione negativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, per effetto della 'doppia conforme' e del limite di cui all'art. 348-ter c.p.c., tutte le censure formulate ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Quanto al primo motivo, ha dichiarato inammissibili le doglianze nuove introdotte in Cassazione sulla violazione di buona fede e correttezza, perché non dedotte in appello, e comunque infondate le censure residue, osservando che la ricorrente non aveva impugnato utilmente il capo sulla protrazione del rapporto sino al recesso e che la sentenza impugnata aveva correttamente posto a carico della parte attrice la prova dell'inadempimento. Quanto al secondo motivo, ha giudicato inammissibile la doglianza sulla valutazione delle prove, riservata al giudice di merito, e infondata quella relativa alla pretesa confessione stragiudiziale, perché la Corte territoriale aveva accertato che tale confessione non esisteva nei termini prospettati. Quanto al terzo motivo, ha ribadito che il principio di riparto dell'onere probatorio invocato dalla ricorrente non opera nei casi di inadempimento di obbligazioni negative: in tali ipotesi il creditore che agisce per il risarcimento deve provare il fatto costitutivo dell'inadempimento. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 329 c.p.c.
Invocato come norma asseritamente violata per contestare il giudicato interno; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla formazione del giudicato nei termini prospettati dalla ricorrente.
art. 277 c.p.c.
Richiamato per denunciare omessa decisione su specifici motivi di appello; la Corte non ha ravvisato la lamentata omissione decisoria nei termini dedotti.
art. 112 c.p.c.
Invocato per lamentare omissione di pronuncia; la Corte ha escluso la violazione nei capi effettivamente scrutinati.
art. 1569 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina del recesso nel rapporto di durata; la Corte ha ritenuto la censura in parte nuova e in parte non decisiva.
art. 1218 c.c.
Richiamato in tema di inadempimento; la Corte ha precisato che, quando si allega l'inadempimento di un'obbligazione negativa, l'onere di provare il fatto costitutivo grava sul creditore.
art. 1453 c.c.
Invocato per la domanda di risoluzione per inadempimento; la Corte ha ribadito il principio generale ma ha escluso che fosse stato assolto l'onere probatorio nel caso concreto.
art. 1564 c.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in materia di rapporto di distribuzione/esclusiva; non è stata ravvisata la violazione denunciata.
art. 2735 c.c.
Invocato per attribuire efficacia di confessione stragiudiziale a una missiva; la Corte ha escluso che sussistesse la confessione nei termini prospettati.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che l'apprezzamento del materiale istruttorio spetta al giudice di merito.
art. 1568 c.c.
Richiamato in relazione alla pretesa violazione dell'esclusiva e alle vendite indirette; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché introdotta per la prima volta in Cassazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ha affermato che, per l'inadempimento di un'obbligazione negativa, il creditore deve provarne la violazione.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Usato come norma sul sindacato di legittimità; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi fondati sul n. 5 per la presenza di doppia conforme e ha escluso che le ulteriori censure introducessero vizi sindacabili oltre il merito.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
Applicato per dichiarare inammissibili i motivi ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme e per l'omesso assolvimento dell'onere di indicare le differenze tra le decisioni di merito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica il rito camerale utilizzato per la trattazione del ricorso in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando il giudizio di appello si conclude con una decisione conforme a quella di primo grado, i motivi di ricorso per cassazione che denunciano un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. sono inammissibili se il ricorrente non indica specificamente le differenze tra le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- Le censure che introducono per la prima volta in cassazione questioni o profili di illegittimità non devoluti ai giudici di merito sono inammissibili, perché il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per ampliare il thema decidendum.
- La valutazione delle prove e l'apprezzamento del materiale istruttorio spettano al giudice di merito; in cassazione non è consentito un riesame del merito sotto la veste della violazione di legge quando, in realtà, si contestano gli accertamenti fattuali compiuti dal giudice territoriale.
- In tema di riparto dell'onere della prova dell'inadempimento, il principio secondo cui il creditore deve limitarsi a provare il titolo e allegare l'inadempimento incontra un limite quando si tratti dell'inosservanza di un'obbligazione negativa: in tale ipotesi il creditore che agisce per risoluzione o risarcimento deve provare il fatto costitutivo della violazione.
- La pretesa efficacia di confessione stragiudiziale può essere riconosciuta solo se il contenuto della dichiarazione sia effettivamente incompatibile con la tesi difensiva della parte e venga accertato dal giudice di merito; in difetto, non vi è prova legale da valorizzare in cassazione.
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