Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33370/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente, funzionalmente collegato a tre conti anticipi e di finanziamento. La società correntista aveva agito per ottenere la restituzione delle somme asseritamente indebitamente corrisposte alla banca in base al ricalcolo delle poste di dare e avere del rapporto. In appello, la Corte territoriale ha ridotto l’importo ripetibile ritenendo prescritte una parte delle rimesse, perché: la lettera inviata nel mese di aprile 2001 non conteneva una vera richiesta di pagamento e quindi non valeva come costituzione in mora; anche l’atto introduttivo di una precedente causa, poi estinta, non aveva efficacia interruttiva, non essendo emerso con precisione quali domande vi fossero state proposte; inoltre non poteva farsi applicazione del principio di non contestazione in mancanza di specifica allegazione dei fatti rilevanti. La ricorrente ha dedotto due motivi: violazione degli artt. 1219, 1283, 2943 e 2945 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto collegati i conti anche ai fini della prescrizione e per non avere attribuito efficacia interruttiva alla lettera del 24 aprile 2001 che chiedeva il ricalcolo delle poste; violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., 115 e 167 c.p.c. per non avere attribuito efficacia interruttiva alla precedente causa n. 85/2002, poi estinta, anche alla luce della non contestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Ha osservato che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del contenuto della lettera del 2001 e della domanda giudiziale precedente, valutazione già compiuta dal giudice di merito e non sindacabile in cassazione. Ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva specificamente censurato la ratio secondo cui il principio di non contestazione non poteva operare, poiché mancava una precisa allegazione dei fatti sui quali esso avrebbe dovuto formarsi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di costituzione in mora; la Corte non entra nel merito perché la censura è reputata inammissibile e valutativa del fatto.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, senza una specifica applicazione decisoria nella motivazione di legittimità.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato per sostenere l’efficacia interruttiva della lettera e della precedente causa; la Corte ritiene la doglianza inammissibile perché sollecita un riesame del fatto.

  • art. 2945 c.c.

    Richiamato per le conseguenze dell’interruzione della prescrizione; la Corte non ne affronta il merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte conferma che il principio di non contestazione non può operare in assenza di una precisa e completa allegazione dei fatti rilevanti.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato unitamente all’art. 115 c.p.c. per sostenere la pretesa efficacia della mancata contestazione; la censura è ritenuta non decisiva.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammissibile trasformare una doglianza formalmente qualificata come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del contenuto di documenti o atti processuali già esaminati dal giudice di merito.
  • Ai fini dell’efficacia interruttiva della prescrizione, la qualificazione di una comunicazione o di un atto giudiziale dipende dal loro concreto contenuto, accertato dal giudice di merito; tale accertamento non è censurabile in sede di legittimità se si sollecita solo una diversa lettura del fatto.
  • Il principio di non contestazione presuppone una specifica e completa allegazione dei fatti rilevanti: in mancanza, non può essere invocato per colmare lacune assertive della parte che lo deduce.
  • La mancata critica di una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata rende inammissibile il motivo di ricorso anche quando siano richiamate norme astrattamente pertinenti.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteContenzioso tributarioInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiPrescrizioneOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.