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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36194/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino pakistano aveva visto respingere dal Tribunale di Potenza il ricorso contro il provvedimento della Commissione territoriale che gli aveva negato la protezione umanitaria. Ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale, affidandosi a un unico motivo. La Corte, però, non entra nel merito del motivo perché rileva d'ufficio un vizio preliminare: la procura speciale per il ricorso era stata depositata su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, ma risultava priva della certificazione del difensore sulla data di rilascio, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 nelle controversie in materia di protezione internazionale. La parte ricorrente, dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c., aveva chiesto la decisione del ricorso, ma ciò non ha evitato la declaratoria di inammissibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida procura speciale: nella materia della protezione internazionale la procura deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare specificamente tale data. La mancanza di questa certificazione comporta l'inammissibilità. Non vi è stata condanna alle spese per il mancato svolgimento di difese da parte del Ministero; tuttavia la Corte ha applicato l'art. 96 c.p.c., comma 4, condannando il ricorrente al pagamento di euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende, e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008

    la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima

    Nelle controversie in materia di protezione internazionale la procura per il ricorso per cassazione richiede un requisito speciale di posteriorità rispetto alla decisione impugnata e la certificazione espressa della data di rilascio da parte del difensore; in mancanza, il ricorso è inammissibile.

  • art. 365 c.p.c.

    È richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 introduce un onere ulteriore.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione accelerata può condurre alla declaratoria di inammissibilità; se il ricorso è deciso in conformità alla proposta, si applicano anche le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché la parte ricorrente ha insistito nella decisione nonostante l'evidente inammissibilità per difetto di procura, la Corte ha ritenuto integrata colpa grave e ha condannato al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle controversie in materia di protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e se il difensore certifica specificamente la data del rilascio.
  • La mera presumibile posteriorità della procura non è sufficiente: la certificazione della data è un requisito autonomo e indispensabile, la cui mancanza determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e la parte insiste nella decisione pur in presenza di un macroscopico vizio processuale, può essere ravvisata colpa grave ai fini dell'applicazione dell'art. 96, comma 4, c.p.c.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso legittima, se ne ricorrono i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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