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Sentenza

Sentenza n. 500/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202502818

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, relativa all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, notificata all'Amministrazione, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022, la somma complessiva di 1.500 euro mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per le amministrazioni pubbliche prima dell'avvio dell'esecuzione coattiva, risultava decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando all'Amministrazione di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, pagando le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese con titolo nel provvedimento giudiziale e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non costituisce ex novo il diritto di credito, ma ne consente il soddisfacimento sulla base del titolo, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali; pertanto i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza. È stato nominato, per il caso di inutile decorso del termine, un commissario ad acta individuato nel dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, con incarico da esercitare entro i successivi 120 giorni su istanza del creditore. Al commissario non è stato riconosciuto alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza e adottare le misure necessarie per l'esecuzione del giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici possono eseguire i provvedimenti giudiziari di pagamento prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    Rilevano per la determinazione della misura e della decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi del creditore siano vincolanti per l'Amministrazione oltre i limiti risultanti dal titolo e dalla legge.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale fondamento dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione debitrice di pagare le somme dovute quando il titolo è passato in giudicato, è stato notificato e il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle amministrazioni è decorso.
  • Il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del diritto di credito: la sua funzione è consentire il soddisfacimento del diritto già riconosciuto dal titolo, la cui esatta entità deve essere ricostruita sulla base della pronuncia, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali.
  • I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione nel giudizio di ottemperanza; l'importo deve essere verificato quanto a misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo giudiziale e la disciplina legale applicabile.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
  • Quando l'incarico commissariale è affidato a un dipendente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa oggetto dell'adempimento, l'attività può essere considerata ricompresa nei compiti istituzionali e non comportare un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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