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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-272/25

Order of the Court (Ninth Chamber) of 18 December 2025. — Maud Tea & Seed Co. Ltd v European Commission. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Plant protection products – Active substances clothianidin and thiamethoxam – Determination of maximum residue levels for the relevant active substances in or on certain products – Regulation (EC) No 396/2005 – Conditions of admissibility of the action – Direct concern – Evidence. — Case C-272/25 P

Giurisprudenza europea62025CO0272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha respinto l’appello di Maud Tea & Seed Co. Ltd contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso diretto contro il regolamento sui nuovi limiti massimi di residui per clothianidin e thiamethoxam. Ha ritenuto infondati i motivi relativi a distorsione delle prove, errore sul requisito della diretta incidenza e difetto di motivazione. Decisivo è stato il fatto che la ricorrente non aveva dimostrato, con prove idonee, di esportare tè nell’Unione alla data di proposizione del ricorso.

Impugnazione respinta contro l’ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione diretta il ricorso di annullamento contro il regolamento sui limiti massimi di residui di clothianidin e thiamethoxam nelle foglie di tè

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel dichiarare inammissibile il ricorso di annullamento per difetto di interesse/legittimazione diretta ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, in particolare: a) valutando le prove dell’esportazione di tè verso l’Unione; b) richiedendo la dimostrazione di esportazioni effettive al momento della proposizione del ricorso; c) escludendo che l’impatto operativo della misura o il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva bastassero a integrare la diretta incidenza; d) motivando in modo insufficiente o poco chiaro la distinzione tra effetti materiali e giuridici.

Principio di diritto

In un ricorso di annullamento, la ricevibilità va valutata alla data di proposizione dell’azione e il ricorrente deve dimostrare che l’atto impugnato incide direttamente sulla sua situazione giuridica. La Corte conferma che il Tribunale può esigere prova concreta dell’esportazione verso l’Unione per un operatore extra-UE che invochi la diretta incidenza di un regolamento che abbassa i limiti massimi di residui: un semplice impatto economico o operativo, o un preteso interesse futuro ad accedere al mercato dell’Unione, non bastano. Neppure l’articolo 47 della Carta consente di elidere i requisiti di ammissibilità previsti dai Trattati. Pertanto, in assenza di prova sufficiente della diretta incidenza, il ricorso resta inammissibile.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 263, quarto comma, TFUE
  • Articolo 256 TFUE
  • Primo comma dell’articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 6, paragrafo 1, TUE
  • Articolo 52, paragrafo 7, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 396/2005
  • Regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/784
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/785
  • Regolamento (UE) 2023/334
  • Direttiva 91/414/CEE
  • Direttiva 2006/41/CE
  • Direttiva 2007/6/CE

Regolamento sui limiti massimi di residui di clothianidin e thiamethoxam: impugnazione dichiarata inammissibile per difetto di diretta incidenza

La Corte di giustizia, nona sezione, decide con ordinanza su un appello proposto da una società indiana produttrice di tè avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso di annullamento contro il regolamento della Commissione 2023/334, recante modifica degli allegati II e V del regolamento n. 396/2005 per ridurre i limiti massimi di residui dei due neonicotinoidi clothianidin e thiamethoxam nei prodotti interessati, in particolare nel tè.

Fatti e procedimento

La società ricorrente produce e commercializza tè. I principi attivi clothianidin e thiamethoxam erano stati progressivamente restritti a causa dei rischi per le api e, dopo la mancata reiterazione dell’approvazione ai sensi del regolamento n. 1107/2009, il loro uso nell’Unione è divenuto vietato. La Commissione ha quindi adottato il regolamento 2023/334, che ha ridotto i limiti massimi di residui al limite di determinazione; per il tè, i limiti sono stati portati a 0,05 mg/kg. Il regolamento è applicabile dal 7 marzo 2026.

La ricorrente aveva proposto dinanzi al Tribunale un’azione di annullamento del regolamento in toto o, in subordine, nella parte relativa al tè. La Commissione aveva eccepito l’inammissibilità per difetto di legittimazione; il Tribunale aveva accolto l’eccezione ritenendo non provata la diretta incidenza, poiché la società non aveva dimostrato che, alla data del ricorso, esportasse tè nell’Unione.

Questioni esaminate in appello

Nel proprio appello, la società ha dedotto tre motivi principali:

  • distorsione degli elementi di prova, in particolare quanto al valore probatorio di una dichiarazione giurata del suo direttore operativo e delle prove documentali prodotte;
  • errore di diritto nell’applicazione del requisito della diretta incidenza di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE;
  • motivazione insufficiente e poco chiara, specie sulla distinzione tra impatto materiale e impatto giuridico.

Valutazione della Corte sul primo motivo: prove e presunta distorsione

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la distorsione delle prove deve risultare in modo manifesto dagli atti di causa e deve essere indicata in modo preciso dall’appellante. Nel caso concreto, osserva che il materiale invocato dalla società non dimostra in modo chiaro che essa, o la sua consociata, esportasse effettivamente tè nell’Unione al momento della proposizione dell’azione. La censura mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove, operazione inammissibile in sede di impugnazione.

La Corte rileva inoltre che alcuni argomenti erano nuovi in appello, in particolare quelli fondati su certificazioni tedesche e svizzere mai dedotte dinanzi al Tribunale. Quanto alla dichiarazione giurata del direttore operativo, la Corte conferma che il Tribunale poteva negarle valore probatorio autonomo in assenza di elementi esterni di riscontro, riscontro che la società non ha dimostrato di aver fornito.

Valutazione della Corte sul secondo motivo: diretta incidenza e tutela giurisdizionale effettiva

La Corte ribadisce che la ricevibilità di un ricorso di annullamento va valutata in base alla situazione esistente alla data di proposizione del ricorso. Perciò il Tribunale ha correttamente verificato se, in quel momento, la società avesse provato di esportare tè verso l’Unione, dato rilevante per stabilire se il regolamento incidesse direttamente sulla sua situazione giuridica.

La Corte respinge anche l’argomento secondo cui l’impatto operativo o economico della misura sarebbe sufficiente a integrare la diretta incidenza. Il Tribunale aveva infatti concluso, in via principale, che l’assenza di prova delle esportazioni impediva di dimostrare una incidenza giuridica diretta; solo in via incidentale aveva osservato che un mero effetto sulla sfera materiale non basta. Le censure contro tali passaggi sono dunque, in parte, dirette contro motivi resi ad abundantiam e quindi inidonei a determinare l’annullamento.

Quanto all’articolo 47 della Carta, la Corte riafferma che esso non modifica il sistema di rimedi giurisdizionali previsto dai Trattati e non consente di elidere le condizioni di ammissibilità del ricorso diretto. La necessità della diretta incidenza resta pertanto pienamente applicabile.

Valutazione della Corte sul terzo motivo: motivazione

La Corte ricorda che l’obbligo di motivazione è soddisfatto quando l’ordinanza del Tribunale rende comprensibile il percorso argomentativo seguito e consente il controllo di legittimità. Nel caso di specie, i passaggi contestati espongono chiaramente la ratio decidendi: nessuna delle prove prodotte ha corroborato la dichiarazione giurata e, di conseguenza, non è stata dimostrata la diretta incidenza della misura sulla situazione giuridica della società.

La pretesa confusione tra impatto materiale e giuridico è comunque irrilevante, perché riferita a un argomento svolto solo ad abundantiam nel provvedimento impugnato.

Dispositivo e principio ricavabile

La Corte respinge integralmente l’appello, qualificandolo in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato, e condanna la ricorrente a sopportare le proprie spese.

Il principio che emerge è che un operatore economico extra-UE che impugni un regolamento sui limiti massimi di residui deve provare, in modo concreto e alla data di introduzione del ricorso, che l’atto incide direttamente sulla sua situazione giuridica; in difetto di prova dell’esportazione verso l’Unione, non basta allegare effetti economici, organizzativi o la futura perdita di accesso al mercato europeo.

Come è indicizzato

Materiericorso di annullamentolegittimazione e ricevibilitàagricoltura e prodotti fitosanitarilimiti massimi di residuitutela giurisdizionale effettiva

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