Sentenza n. 443/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento 1) della nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale il Comune ha negato efficacia alla comunicazione di ripresa attività, in quanto la società non sarebbe legittimata a presentarla; 2) della nota prot. n.-OMISSIS-, di irricevibilità della comunicazione di modifica dell’amministratore; 3) della nota prot. n. -OMISSIS-, di inammissibilità della domanda in pari data, di affidamento ad altri soggetti delle attività di concessione ex art. 45-bis cod. nav., per non essere stata presentata dal concessionario; 4) della nota del-OMISSIS-, di inefficacia della S.C.I.A. per cambio amministratore; 5) dell’ordinanza n. -OMISSIS-, di cessazione ex art. 666 c.p. dell’attività di spettacolo o trattenimento danzante, in quanto svolta senza la prescritta licenza ex art. 68 T.U.L.P.S.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Note comunali di rigetto o inefficacia di comunicazioni e istanze relative alla gestione dello stabilimento e ordinanza di cessazione dell’attività di spettacolo o intrattenimento danzante
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, affittuaria dal 17 aprile 2024 dell’azienda del concessionario demaniale, ha impugnato una serie di atti con cui il Comune aveva negato efficacia alla comunicazione di ripresa dell’attività, dichiarato irricevibili o inefficaci comunicazioni relative alla modifica dell’amministratore e una SCIA, respinto la richiesta di autorizzazione all’affidamento a terzi delle attività ex art. 45-bis cod. nav. e ordinato la cessazione dell’attività di spettacolo o trattenimento danzante ai sensi dell’art. 666 c.p., ritenendo che la società non fosse legittimata a presentare le istanze e che mancasse un valido titolo amministrativo. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione dell’art. 45-bis cod. nav., difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, irragionevolezza, violazione dei principi di imparzialità, proporzionalità, buona fede e correttezza, violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, difetto di istruttoria e di competenza, violazione degli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S. e dell’art. 666 c.p., nonché lesione dell’affidamento e invalidità derivata. Nel corso del giudizio è intervenuta, il 21 gennaio 2026, la decadenza non impugnata della concessione demaniale; la ricorrente ha tuttavia chiesto la delibazione dell’illegittimità degli atti ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., anche in funzione risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la decadenza della concessione demaniale ha privato di utilità l’annullamento degli atti impugnati, inclusa l’ordinanza di cessazione dell’attività di spettacolo, la cui efficacia inibitoria era circoscritta al compendio demaniale. Ha comunque esaminato la fondatezza delle censure ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. La richiesta è stata ritenuta tempestiva, essendo stata formulata nella prima memoria successiva alla decadenza; il sequestro penale del compendio è stato considerato irrilevante in questa fase, riguardando il nesso causale dell’eventuale danno. I primi tre motivi, relativi ai dinieghi concernenti la gestione del bene, e i motivi ottavo e nono sono stati respinti: l’autorizzazione alla subconcessione rilasciata dal Comune aveva efficacia fino al 31 dicembre 2024 e la durata della subconcessione era regolata dal relativo provvedimento autorizzatorio. È stato invece accolto il quinto motivo contro l’ordinanza di cessazione dell’attività di spettacolo, con assorbimento del quarto, sesto e settimo motivo. La licenza di pubblico spettacolo rilasciata il 23 luglio 2024 aveva durata biennale, non risultava sospesa o revocata ed era quindi valida nel luglio 2025. La scadenza della subconcessione non aveva determinato la caducazione della licenza, trattandosi di piani distinti: la prima incideva, al più, sulla legittimità dell’occupazione, mentre la seconda conservava la propria efficacia temporale. Il TAR ha pertanto accertato, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., l’illegittimità dell’ordinanza e respinto il ricorso per il resto, compensando integralmente le spese.
Norme richiamate
art. 45-bis cod. nav.
La disciplina dell’affidamento a terzi delle attività oggetto della concessione è stata richiamata in relazione alla legittimazione della società affittuaria a presentare istanze gestorie e alla durata dell’autorizzazione alla subconcessione.
art. 34, comma 3, c.p.a.
In caso di sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento, il giudice, su richiesta della parte, può comunque accertare l’illegittimità dell’atto ai fini della tutela risarcitoria; la richiesta deve essere proposta tempestivamente, nel primo atto successivo alla sopravvenienza.
art. 666 c.p.
La norma è stata posta a fondamento dell’ordinanza comunale di cessazione dell’attività di spettacolo o intrattenimento; il giudice ha ritenuto illegittima la cessazione perché la licenza di pubblico spettacolo era ancora valida.
art. 68 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
La licenza prevista per gli spettacoli e trattenimenti pubblici risultava rilasciata per due anni e non era stata sospesa o revocata.
art. 69 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Richiamato tra i parametri di legittimità dell’ordinanza di cessazione dell’attività di spettacolo o intrattenimento.
art. 34, comma 3, c.p.a.
La disposizione consente la delibazione della fondatezza dei motivi anche quando il ricorso è divenuto improcedibile, ai fini dell’accertamento dell’illegittimità dell’atto.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso, interviene la decadenza non impugnata del titolo concessorio cui gli atti impugnati si riferiscono, viene meno l’interesse concreto all’annullamento degli atti, se la decadenza ne priva il ricorrente di ogni utilità pratica; il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di una richiesta tempestiva della parte, il giudice deve comunque esaminare la fondatezza delle censure ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., per accertare l’illegittimità dell’atto in funzione dell’eventuale tutela risarcitoria, senza anticipare la verifica del nesso causale e dell’an della pretesa risarcitoria.
- La durata dell’affidamento o subconcessione di attività demaniali è determinata dal relativo provvedimento autorizzatorio; la scadenza dell’autorizzazione non può essere superata sulla base del solo contratto privatistico di affitto d’azienda.
- La scadenza o invalidità del titolo concessorio relativo all’occupazione del bene e l’efficacia temporale della licenza di pubblico spettacolo operano su piani distinti: la prima non determina automaticamente la caducazione della seconda, che resta efficace fino alla scadenza o a un provvedimento di sospensione o revoca.
- Un’ordinanza di cessazione dell’attività di spettacolo è illegittima se, al momento della sua adozione, la licenza di pubblico spettacolo è ancora efficace e non risulta sospesa o revocata; la mera scadenza di un diverso titolo relativo alla disponibilità o gestione del luogo non basta, di per sé, a caducare la licenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 764/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 765/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 766/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 767/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 768/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 769/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →