Cassazione Penale, Sentenza n. 38848/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Iaccarino impugnava l'ordinanza di esecuzione che aveva rigettato la sua istanza di rideterminazione della pena, contestando che la Corte d'appello di Genova (ordinanza 20/07/2021) avesse determinato la pena unica complessiva per reato continuato in modo eccedente il limite previsto dall'art. 81 cod. pen. (il triplo della pena per la violazione più grave). La pena applicata risultava di anni 7 mesi 3 di reclusione e euro 1.500 di multa mentre, secondo il ricorrente, dovendo applicarsi il limite del triplo della pena per la violazione più grave (pena base anni 1 mesi 10), la pena corretta sarebbe dovuta essere anni 5 mesi 6 e euro 1.500. Il Tribunale di Genova aveva rifiutato la rideterminazione sostenendo che l'errore fosse contenuto in un provvedimento irrevocabile adottato ai sensi dell'art. 671 c.p.p. e quindi non emendabile in sede esecutiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Genova per un nuovo giudizio, con l'indicazione che il giudice dell'esecuzione è abilitato a correggere le pene "illegali" (cioè collocate al di fuori del sistema sanzionatorio previsto: diverso genere, specie o quantità oltre i limiti di legge) anche se originate da provvedimenti divenuti irrevocabili. La Corte ha precisato però che il giudice dell'esecuzione non può intervenire per correggere valutazioni motivazionali argomentate dal giudice della cognizione; l'intervento è possibile quando sussista una vera e propria illegittimità/illegalità oggettiva della misura (es. superamento del triplo previsto dall'art. 81 c.p.). In pratica il ricorso di Iaccarino è stato accolto, l'ordinanza annullata e la causa rinviata per rideterminare la pena conformemente ai principi richiamati.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
art. 81, primo e secondo comma, cod. pen. (limite del triplo della pena per il reato continuato)
La Corte conferma che il limite del triplo della pena inflitta per la violazione più grave è un parametro inderogabile: la sua violazione determina una "pena illegale" correggibile in sede esecutiva.
art. 670 cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente relativamente alla violazione di legge nella determinazione della pena; la Corte ha esaminato il vizio di applicazione delle norme penali nella determinazione della misura sanzionatoria.
art. 671 cod. proc. pen.
La norma disciplina i provvedimenti di esecuzione emessi in sede esecutiva; la Corte precisa che il fatto che l'errore sia contenuto in un provvedimento divenuto irrevocabile ai sensi di tale articolo non esclude la possibilità per il giudice dell'esecuzione di correggere una pena illegale.
art. 27 Cost.
art. 27, terzo comma, Cost.
Rilevato come principio costituzionale che giustifica l'intervento del giudice dell'esecuzione per adeguare la pena ai principi di legalità e rieducazione, nei limiti stabiliti dall'ordinamento.
artt. 23 e seguenti cod. pen.
artt. 23 e seguenti cod. pen.
Richiamati come criteri generali che definiscono genere, specie e limiti delle pene; la Corte distingue tra errori che producono pena 'illegale' (fuori dai parametri) e errori argomentativi interni che non incidono sui limiti edittali.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può correggere una pena che sia "illegale" nel senso tecnico (cioè collocata al di fuori del sistema sanzionatorio: diverso genere, specie o quantità oltre i limiti di legge), anche se l'errore è contenuto in un provvedimento ormai irrevocabile.
- Non costituisce "illegalità" della pena un mero vizio argomentativo o un errore nei singoli passaggi motivazionali se la misura finale resta nei limiti edittali: tali errori vanno in genere rimediati con i normali mezzi di impugnazione e non sempre possono essere corretti dal giudice dell'esecuzione.
- Il superamento del limite del triplo previsto dall'art. 81 c.p. per il reato continuato integra una illegittimità/illegalità della pena che autorizza la rideterminazione in sede esecutiva.
- Il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi alle valutazioni argomentate del giudice della cognizione: può intervenire solo per ricondurre la pena entro i parametri legali quando l'errore sia di natura oggettiva (es. calcolo macroscopico, violazione di limiti legali).
- Se si ritiene che la pena applicata superi i limiti di legge (per specie, genere o quantità), conviene proporre istanza di esecuzione per la rideterminazione della pena; se invece il problema è principalmente di motivazione o di applicazione controversa dei criteri, è più appropriato valutare i mezzi impugnatori ordinari.
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