Cassazione Penale, Sentenza n. 19290/2026 del 27/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma del 01/10/2025 che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: la contestazione riguarda in particolare la qualificazione del reato in concorso (artt. 56, 110, 628 c.3 n.1 cod. pen. riqualificato ai sensi degli artt. 56, 624, 625 n.2 e 5), l'applicabilità e il bilanciamento delle circostanze attenuanti (art. 62 n.6, art. 62-bis), la quantificazione della pena (art. 69 cod. pen.) e la sussistenza della recidiva infraquinquennale per alcuni imputati. Hamidovic ha inoltre censurato la ritenuta responsabilità per concorso (art.110) e ha chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la sospensione condizionale della pena e l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n.689/1981 (art. 20-bis e 53). I difensori hanno lamentato omessa, contraddittoria o illogica motivazione da parte della Corte d'appello su tali profili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi di ricorso (confermando in via definitiva le affermazioni di responsabilità e le statuizioni di merito su buona parte delle censure). Tuttavia ha ritenuto fondati i gravami relativi alla determinazione della pena con riferimento al bilanciamento ex art. 69 cod. pen. tra circostanze eterogenee concorrenti (in particolare sulla valutazione dell'applicabilità dell'art. 62 n.6), rilevando motivazione contraddittoria e illogica della Corte d'appello su questo punto. Perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale aspetto e ha rinviato per un nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili nel resto e le affermazioni di responsabilità sono state dichiarate irrevocabili.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Riferimento alla disciplina della partecipazione al reato in concorso; utilizzato nella ricostruzione delle responsabilità collettive tra imputati.
art. 110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato; contestata la sussistenza del contributo causale per Hamidovic e confermata dalla Corte di merito con analisi del contributo.
art. 628, comma 3, n.1 cod. pen.
Norma relativa a furto aggravato (o reato assimilato) nella formulazione contestata e ritenuta nella ricostruzione fattuale e nella riqualificazione operata in primo grado e in appello.
art. 624 cod. pen.
Norma che disciplina il furto; richiamata nella riqualificazione del reato e nella valutazione dell'addebito.
art. 625 cod. pen.
Previsioni aggravanti del reato di furto (n.2 e n.5 citate); usate per la ricalibrazione dell'imputazione.
art. 62, comma 1, n.6 cod. pen.
Circostanza attenuante specifica oggetto di disputa: la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia motivato in maniera contraddittoria la sua esclusione e ha disposto che in sede di rinvio il giudice motivi adeguatamente sull'applicabilità e sul peso di tale attenuante nel bilanciamento ex art.69.
art. 69 cod. pen.
Regola il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti ai fini della determinazione della pena; la Corte ravvisato vizio di motivazione della Corte d'appello proprio in relazione al bilanciamento tra circostanze eterogenee concorrenti.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato dalle difese come possibile attenuante comparativa; la Corte ha segnalato l'onere della Corte d'appello di specificare quali attenuanti siano state ritenute e come effettuato il confronto.
art. 20-bis e art. 53 l. n. 689/1981
Richieste difensive relative a benefici sanzionatori e misure alternative; la Corte di merito non ha condiviso l'applicazione senza una valutazione individualizzata ritenuta dalla Cassazione non riproponibile per vizi formali nel ricorso di Hamidovic.
art. 624 cod. proc. pen.
Richiamato in P.Q.M. in ordine all'irrevocabilità delle affermazioni di responsabilità; nella pronuncia la Cassazione ha dichiarato irrevocabili le affermazioni di responsabilità tranne quanto annullato e rinviato.
Massime di principio
- I motivi di ricorso alla Corte di Cassazione devono confrontarsi specificamente e puntualmente con la motivazione della corte di merito: censure generiche o che mirano a presentare una diversa lettura del merito sono spesso dichiarate inammissibili.
- Quando si contestano esclusioni o riconoscimenti di circostanze attenuanti (es. art. 62 n.6 o art.62-bis), il giudice di legittimità verifica la coerenza e la non contraddittorietà della motivazione: la corte di appello deve indicare quali attenuanti ha ritenuto e come sono state valutate nel bilanciamento ex art.69.
- Il bilanciamento ex art.69 richiede motivazione esplicita sul peso relativo delle circostanze eterogenee; errori o contraddizioni in questo bilanciamento possono portare alla cassazione limitata alla sola determinazione della pena.
- Le richieste relative a misure sostitutive o sospensione condizionale della pena richiedono una valutazione individualizzata e motivata; decisioni negative regolarmente motivate difficilmente vengono riformate in sede di legittimità.
- La sola presenza di una persona nel veicolo o sul luogo non è automaticamente dirimente; la sussistenza del concorso di persone richiede valutazione del contributo causale e degli elementi probatori che collegano la condotta all'evento criminoso.
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