Cassazione Civile, Ordinanza n. 18616/2023 del 30/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva chiesto il rimborso di € 9.217,94 per le trattenute IRPEF operate nell’anno d’imposta 2013 sull’indennità erogata dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, assumendo che tale erogazione fosse una "indennità equipollente" ai sensi dell’art. 17 TUIR e quindi non imponibile in quanto alimentata esclusivamente dai contributi dei dipendenti. A seguito del silenzio-rifiuto dell’ufficio, la CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo l’indennità una retribuzione differita, in massima parte alimentata dai contributi degli iscritti, e comunque esclusa da imposizione. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza con due motivi: (1) violazione degli artt. 17, 19, 49, comma 2, e 51, comma 1, TUIR, oltre che delle norme istitutive e disciplinanti il Fondo, per errata qualificazione dell’indennità, sostenendo l’incoerenza della motivazione regionale che da un lato la definiva retribuzione differita e dall’altro ne affermava la prevalente alimentazione contributiva; (2) violazione degli artt. 17, comma 1, e 19, comma 2-bis, TUIR, per avere la CTR escluso del tutto l’assoggettamento IRPEF dell’indennità, invece di applicarle il regime della tassazione separata. La contribuente non ha svolto difese in Cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, richiamando il proprio orientamento consolidato secondo cui l’indennità supplementare corrisposta dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione previdenziale ed è assimilabile alle indennità equipollenti di cui all’art. 17 TUIR. Ne consegue che essa costituisce una forma di retribuzione differita, non già esente da IRPEF, ma soggetta a tassazione separata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata perché la CTR aveva errato nel ritenere l’indennità integralmente esclusa dalle ritenute IRPEF, invece di limitarne il rimborso alla sola eccedenza rispetto all’imposta dovuta secondo il regime di tassazione separata. Il giudizio è stato rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Campania in diversa composizione, affinché proceda alla quantificazione del rimborso nei limiti corretti e regoli anche le spese.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il vizio dedotto dall’Agenzia come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 17, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Le indennità erogate dal Fondo sono ricondotte alle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto e assoggettate a tassazione separata.
art. 19, comma 2-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Concorre a fondare il regime fiscale applicabile all’indennità, non l’esclusione integrale da imposta.
art. 49, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Richiamato nel primo motivo per contestare la qualificazione fiscale dell’indennità.
art. 51, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Richiamato nel primo motivo per contestare la qualificazione fiscale dell’indennità.
art. 2 d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034
Indicato tra le fonti che disciplinano la composizione del Fondo e le sue entrate.
d.P.R. 17 marzo 1981, n. 211
Indicato come fonte istitutiva del Fondo di previdenza.
art. 17-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quanto alla proposizione del ricorso avverso il silenzio-rifiuto in materia tributaria.
Massime di principio
- L’indennità corrisposta alla cessazione del servizio da un fondo di previdenza istituito per dipendenti pubblici, se ha funzione previdenziale ed è assimilabile al trattamento di fine rapporto o a un’indennità equipollente, non è integralmente esclusa da IRPEF, ma rientra nel regime della tassazione separata.
- Ai fini della qualificazione fiscale di un’emolumento, è decisivo verificarne la funzione e la disciplina istitutiva, non solo la denominazione o la prospettata composizione del fondo; se l’erogazione costituisce retribuzione differita, resta soggetta a imposizione nei limiti previsti dal TUIR.
- È censurabile la decisione di merito che, pur correttamente qualificando un’indennità come equipollente al TFR, ne tragga conseguenze fiscali incompatibili con il regime normativo della tassazione separata, poiché il rimborso eventualmente spettante può essere riconosciuto solo per l’eventuale eccedenza d’imposta versata.
- In presenza di un consolidato orientamento di legittimità sul regime fiscale di una specifica indennità previdenziale, il giudice di merito deve uniformarsi a tale principio salvo non emergano elementi fattuali diversi e decisivi, che qui non risultavano allegati.
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