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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04492/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva deciso su una sanzione irrogata per la mancata indicazione separata, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2007, del costo di acquisto di un natante da operatore residente in paese c.d. black list, ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997. Nel corso del giudizio di legittimità la società contribuente ha depositato istanza chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere, allegando di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 9 del d.l. n. 119 del 2018 e di avere versato l'importo dovuto di euro 200 per ciascun periodo d'imposta interessato. La Corte ha quindi verificato l'applicabilità della definizione agevolata alle violazioni formali e, in particolare, alla contestata omissione dichiarativa relativa ai costi black list, nonché l'effetto estintivo del pagamento effettuato in assenza di diniego dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto applicabile la definizione agevolata di cui all'art. 9 del d.l. n. 119 del 2018 alla violazione contestata, osservando che tale disciplina consente di definire le irregolarità e omissioni formali che non incidono sulla base imponibile, anche se già contestate con atti non divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Poiché la società aveva documentato il pagamento dovuto e l'Agenzia delle Entrate non aveva dedotto dinieghi o contestazioni sul punto, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere. È stata altresì precisata la regolazione delle spese, poste a carico di chi le aveva anticipate, e l'insussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 471 del 1997

    La violazione relativa alla mancata indicazione separata dei costi black list in dichiarazione è stata trattata come oggetto della sanzione originariamente irrogata; la decisione non ne discute il merito, ma ne assume la rilevanza ai fini della definizione agevolata.

  • art. 9 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    Consente la definizione delle irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale che non incidono sulla base imponibile o sul pagamento dei tributi, mediante pagamento fisso per periodo d'imposta.

  • legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136

    La Corte considera il testo dell'art. 9 come risultante dalla conversione in legge del decreto-legge.

  • art. 6 del d.l. n. 119 del 2018

    La definizione agevolata delle controversie tributarie è indicata come disciplina alternativa rispetto alla definizione agevolata straordinaria delle violazioni formali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte rileva l'assenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle violazioni formali è applicabile anche alle irregolarità già contestate con atti di contestazione o irrogazione sanzioni, purché tali atti non siano divenuti definitivi alla data di efficacia della disciplina.
  • L'omessa o irregolare indicazione in dichiarazione dei costi relativi a operazioni con soggetti residenti in paesi black list può rientrare tra le violazioni formali definibili se non incide sulla determinazione della base imponibile o sul pagamento dei tributi.
  • Nel giudizio tributario, il pagamento tempestivo dell'importo previsto dalla procedura di definizione agevolata, in assenza di diniego o contestazioni dell'Amministrazione, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
  • Quando interviene valida definizione agevolata della pretesa, le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non si applica il raddoppio del contributo unificato se mancano i relativi presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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