Cassazione Civile, Ordinanza n. 03362/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Un contribuente, che agiva quale erede di un soggetto originariamente destinatario di cartelle esattoriali, ha impugnato davanti ai giudici tributari un'intimazione di pagamento relativa a otto cartelle. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello, ritenendo provata la rituale notifica delle cartelle e non maturata la prescrizione, anche perché non erano state impugnate nei termini le intimazioni di pagamento notificate nel 2012. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) violazione degli artt. 26 e 50 d.P.R. n. 602/1973, in combinato con gli artt. 25 d.P.R. n. 602/1973, 148 c.p.c. e 2697 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che per una cartella l'agente della riscossione avesse prodotto solo una fotocopia della relata priva del corretto numero identificativo e senza matrice o copia della cartella, quindi inidonea a provare la notifica; (2) violazione degli artt. 2946 e 2697 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la pretesa interruzione della prescrizione per effetto di una intimazione di pagamento non prodotta non fosse dimostrata, poiché l'atto non conterrebbe riferimenti alla specifica cartella e la documentazione depositata non consentirebbe di verificare il collegamento tra intimazione e cartella.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha osservato, in via preliminare, che le doglianze formulate anche come omesso esame di un fatto decisivo erano in realtà dirette a contestare il ragionamento decisorio e la valutazione della documentazione compiuta dai giudici di merito, profili che non integrano il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico sia comunque stato esaminato. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto la censura non fondata perché il ricorrente non aveva rispettato il principio di autosufficienza: denunciando un vizio della notifica avrebbe dovuto trascrivere integralmente la relata o comunque indicare in modo specifico gli elementi necessari a consentire il controllo della fondatezza della doglianza, cosa che non era avvenuta. La Cassazione ha inoltre richiamato il principio per cui la notifica dell'avviso di accertamento, o comunque gli atti presupposti, costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere rivalutato direttamente in sede di legittimità. Anche il secondo motivo è stato ritenuto viziato per difetto di autosufficienza e infondato, poiché il ricorrente non aveva allegato o individuato la documentazione decisiva sulla cui base i giudici di merito avevano ritenuto interrotta la prescrizione. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
può essere invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge, ma non per ottenere una nuova valutazione del fatto già accertato dai giudici di merito.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non all'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o alla contestazione dell'iter argomentativo della sentenza.
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
impone l'indicazione specifica e la riproduzione degli atti e documenti rilevanti nel ricorso per cassazione.
art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.
richiede il deposito dei documenti su cui il ricorso si fonda, in funzione del controllo di legittimità.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
richiamato quale norma sulla notificazione della cartella di pagamento e sulla prova della stessa.
art. 50 d.P.R. n. 602/1973
richiamato nel quadro della disciplina della riscossione coattiva e dei presupposti della richiesta di pagamento.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
richiamato in relazione alla cartella di pagamento e ai suoi profili notificatori.
art. 148 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni, ma la Corte ha rilevato che la doglianza non era autosufficiente.
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova, ma la Corte ha escluso che la censura superasse il vaglio di ammissibilità e specificità.
art. 2946 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'intervenuta prescrizione del credito in mancanza di atti interruttivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame di un fatto decisivo riguarda esclusivamente un fatto storico, principale o secondario, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e che, se esaminato, avrebbe potuto condurre a una decisione diversa; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione logica compiuta dal giudice di merito.
- Chi impugna una decisione in cassazione deducendo vizi della notificazione di una cartella o di un atto presupposto deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza, trascrivendo gli atti rilevanti o indicando con precisione i dati documentali necessari al controllo della censura.
- La contestazione della ritualità della notifica e, più in generale, dell'efficacia interruttiva di atti notificati impone una specifica allegazione documentale; in difetto, il motivo è inammissibile o comunque infondato perché la Corte non può procedere a un riesame diretto degli atti di merito.
- L'omessa considerazione di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in esame dal giudice di merito.
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