Sentenza n. 2802/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento a) dello stato di avanzamento lavori straordinario, trasmesso il 15.1.2024 dal Comune di Zibido San Giacomo (MI) e avente a oggetto la revisione dei prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 delle lavorazioni contabilizzate nel 1° SAL dell'appalto di “efficientamento energetico Municipio Zibido San Giacomo - Piazza Roma, 1- riqualificazione impiantistica della centrale termica del Municipio di Zibido” (CIG 9559528410); b) di ogni altro preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo del diritto della soc. ricorrente ad ottenere una corretta revisione dei prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel SAL n. 1; OVVERO, IN SUBORDINE, ove mai i su indicati atti non siano ritenuti conclusivi del procedimento di revisione ex art. 26 D.L. 50/2022, previa conversione del rito PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' EX ARTT. 31 E 117 C.P.A. del silenzio – inadempimento serbato dal Comune sulla richiesta della ricorrente, presentata il 26/10/2023 e poi reiterata il 05/12/2023 ed il 18/01/2024, di revisione ex art. 26 D.L. 50/2022 dei prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel SAL n. 1 e per l'accertamento dell'obbligo del Comune di Zibido San Giacomo di provvedere sulle predette istanze e/o, comunque, di provvedere alla revisione ex art. 26 D.L. 50/2022 stante l'obbligo in tal senso posto dal citato articolo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: stato di avanzamento lavori straordinario relativo alla revisione dei prezzi ex art. 26 d.l. 50/2022 delle lavorazioni contabilizzate nel primo SAL, nonché il silenzio-inadempimento sulle istanze di revisione prezzi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa appaltatrice ha impugnato, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, lo stato di avanzamento lavori straordinario trasmesso dal Comune e concernente la revisione dei prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel primo SAL dell’appalto. In via subordinata, qualora tale atto non fosse stato ritenuto conclusivo del procedimento, ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune sulle istanze di revisione prezzi presentate e reiterate dall’impresa, con accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e di procedere alla revisione ai sensi dell’art. 26 d.l. 50/2022.
La decisione
A seguito di un’ordinanza presidenziale interlocutoria, il Comune e successivamente la ricorrente hanno comunicato che la controversia era stata definita bonariamente già nel 2024. La ricorrente ha inoltre dichiarato espressamente di rinunciare a ogni ulteriore azione, anche giudiziale, compreso il ricorso, in relazione al riconoscimento delle somme iscritte nel registro di contabilità. Poiché la rinuncia non era stata notificata nelle forme previste, il Collegio non ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a., ma ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile. Le spese sono state compensate per la sussistenza di giusti motivi.
Norme richiamate
art. 26 d.l. 50/2022
La disposizione costituiva il fondamento della pretesa dell’impresa alla revisione dei prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel primo SAL; il giudice non ne ha esaminato nel merito l’applicazione, essendo venuto meno l’interesse alla decisione.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Richiamati per la domanda subordinata di accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere; la domanda non è stata esaminata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 84 c.p.a.
La mancata notificazione dell’atto di rinuncia ha impedito la definizione del giudizio mediante formale presa d’atto della rinuncia e ha condotto il Collegio a dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, la controversia venga definita bonariamente e il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla prosecuzione, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La rinuncia al ricorso non notificata secondo le forme previste dall’art. 84 c.p.a. non consente di definire il giudizio mediante estinzione per rinuncia; il giudice può tuttavia rilevare autonomamente la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l’improcedibilità.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame nel merito delle censure contro l’atto amministrativo e delle domande subordinate connesse, anche quando riguardino l’accertamento dell’illegittimità del silenzio della pubblica amministrazione.
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