Ordinanza n. 397/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Como, notificato a mani del ricorrente dalla Legione Carabinieri Lombardia - Tenenza di -OMISSIS- il 1°.11.2023 con cui si dispone: “è vietata al (ricorrente) la detenzione di armi e munizioni. Di conseguenza, tutte le armi e munizioni di cui il predetto sia eventualmente in possesso dovranno essere ritirate, ed entro il termine di giorni centocinquanta dalla data di notifica del presente provvedimento, essere alienate o affidate a persona che possa detenerle o versate al III° Centro Rifornimento e Mantenimento di -OMISSIS-, ai sensi dell''art. 6, ultimo comma della legge 22.05.1975, n. 152”; e del decreto emesso in data 6.11.2023 dal Questore di Como e notificato in data 14.11.2023 dalla Tenenza CC di -OMISSIS- con cui si dispone quanto segue la revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia n. -OMISSIS- rilasciata da questo Ufficio il 4.3.2022 con scadenza il 3.3.2027, e della connessa Carta Europea delle Armi da Fuoco n. -OMISSIS- rilasciata il 25.2.2023 e avente scadenza il 3.3.2027, entrambe intestate…” al ricorrente; e di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ancorché incogniti, ivi compresi o pertinenti ritiro armi e licenza porto armi per uso caccia in pari data e gli atti adottati all''esito dell’istruttoria allo stato ignoti, ma richiamati “per relationem” dal provvedimento e lesivi dell’interesse; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22.4.2024: della nota prot. uscita -OMISSIS- Area 1/P.A. del 22 febbraio 2024, depositata nel fascicolo telematico in data 26.2.2024 e conosciuta in pari data dal difensore. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21.6.2024: dell’adempimento dell’ordinanza cautelare e della pedissequa nota Prot. Uscita N. -OMISSIS- del 22/02/2024, depositata sul portale in data 26.02.2024 dall’Ufficio competente della Prefettura di Como e di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ancorché incogniti, ivi compresi o pertinenti ritiro armi e licenza porto armi per uso caccia in pari data e gli atti adottati all’esito dell’istruttoria allo stato ignoti, ma richiamati per relationem dal provvedimento e lesivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni, revoca questorile della licenza di porto d’armi per uso caccia e della Carta Europea delle Armi da Fuoco, nonché successivi atti connessi e di esecuzione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo, il decreto del Prefetto di Como con cui gli è stato vietato detenere armi e munizioni, con conseguente ordine di ritiro e di alienazione, affidamento o versamento delle armi, nonché il decreto del Questore di Como con cui sono state revocate la licenza di porto d’armi per uso caccia e la connessa Carta Europea delle Armi da Fuoco. Ha poi proposto motivi aggiunti contro una nota prefettizia del 22 febbraio 2024 e contro l’adempimento dell’ordinanza cautelare e la relativa nota, oltre agli atti presupposti, consequenziali e connessi. Il testo dell’ordinanza istruttoria non espone i motivi di illegittimità dedotti né le circostanze sostanziali poste a fondamento dei provvedimenti impugnati.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito delle impugnazioni. Dopo aver richiamato la precedente ordinanza cautelare, con la quale era stata sospesa la cessione coattiva delle armi ed era stato ordinato alla Prefettura di custodire quelle ancora nella disponibilità del ricorrente a proprie spese, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire informazioni aggiornate. In particolare, la Prefettura di Como dovrà comunicare se, dopo gli ultimi atti presenti nel fascicolo, risalenti ai primi mesi del 2025, siano sopravvenuti fatti oppure siano stati adottati provvedimenti o atti rilevanti per la permanenza di un interesse effettivo alla decisione di merito, o comunque idonei a influire sull’esito della causa. L’adempimento istruttorio deve essere eseguito entro il 13 maggio 2026; la discussione del merito è già fissata per il 15 luglio 2026. La Segreteria deve comunicare l’ordinanza alle parti e oscurare le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 71 c.p.a.
Richiamato quale disposizione in base alla quale il ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Individuato, insieme alla normativa europea in materia di dati personali, quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
art. 6, ultimo comma, l. 152/1975
Richiamato nel provvedimento prefettizio impugnato quale base normativa per il versamento delle armi e munizioni al centro di rifornimento e mantenimento.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di annullamento, gli atti disponibili risalgono a un periodo non recente e possono essersi verificati fatti o adottati provvedimenti incidenti sulla permanenza dell’interesse a ricorrere o sull’esito della controversia, il giudice può disporre un incombente istruttorio per acquisire dall’amministrazione informazioni aggiornate prima della decisione di merito.
- L’incombente istruttorio può riguardare non solo la sopravvenuta carenza dell’interesse effettivo alla decisione, ma anche qualsiasi sopravvenienza amministrativa o fattuale potenzialmente rilevante per la definizione della causa.
- La precedente concessione di una misura cautelare non determina la definizione del giudizio: il giudice può successivamente acquisire ulteriori elementi sull’esecuzione della misura e sulle sopravvenienze rilevanti ai fini della decisione di merito.
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