Cassazione Penale, Sentenza n. 22507/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la sua richiesta di liberazione condizionale, lamentando che il Tribunale ha concentrato la decisione unicamente sul mancato adempimento delle obbligazioni civili e sull'assenza di iniziative riparatorie verso le vittime, senza valutare complessivamente gli altri elementi positivi emersi (durata e qualità della collaborazione, recisione dei legami con la criminalità organizzata, comportamento in esecuzione, attività lavorativa e sociale, relazioni familiari), nonché le note favorevoli della Procura nazionale antimafia e della Direzione distrettuale antimafia di Napoli; inoltre osserva che l'impossibilità economica a promuovere riparazioni non può da sola essere ostativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale di sorveglianza abbia attribuito al mancato adempimento delle obbligazioni civili valore ostativo in contrasto con il principio di valutazione globale richiesto per i collaboratori di giustizia. La Corte ha richiamato l'art. 16-nonies e la giurisprudenza secondo cui il "ravvedimento" va accertato sulla base di distinti e specifici elementi e non può essere presunto solo dalla collaborazione; ha rilevato la contraddittorietà della motivazione del Tribunale (che aveva riconosciuto numerosi elementi positivi ma ha poi dato rilievo decisivo alla mancanza di riparazioni) e ha annullato l'ordinanza disponendo il rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per un nuovo giudizio conforme ai criteri indicati dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (conv. L. 15 marzo 1991, n. 64)
Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo" (comma 1) ... (commi 2-4 prevedono il coinvolgimento del procuratore nazionale nella valutazione e l'eventuale possibilità di adottare i provvedimenti anche in deroga a disposizioni ordinarie, sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva).
La norma disciplina i benefici per i collaboratori di giustizia e richiede che la concessione sia valutata anche sulla base della proposta/parere del procuratore nazionale; richiede il "ravvedimento" e l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e consente deroghe alle regole ordinarie purché vi sia un giudizio complessivo favorevole.
art. 176 cod. pen.
Richiama il requisito del "sicuro ravvedimento" per la liberazione condizionale: non si tratta della sola buona condotta ma di comportamenti positivi che dimostrino l'abbandono delle scelte criminali e, tra questi, la volontà di eliminare o attenuare le conseguenze dannose del reato. Tale principio va combinato con le regole speciali per i collaboratori.
art. 51, comma 3-bis, c.p.p.
Norma richiamata dall'art. 16-nonies come riferimento ai delitti per i quali opera la disciplina speciale; indica il quadro dei reati particolarmente rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure per collaboratori.
artt. 30-ter e 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
Norme sull'ammissione ai permessi premio e sulla detenzione domiciliare; l'art. 16-nonies prevede che, previa valutazione favorevole, i benefici possano essere concessi anche derogando ai limiti ordinari previsti da tali disposizioni.
Massime di principio
- Per i collaboratori di giustizia la valutazione della liberazione condizionale richiede un giudizio complessivo e non la prevalenza di un singolo elemento negativo: occorre bilanciare durata e qualità della collaborazione, relazioni familiari e con il personale giudiziario, attività lavorativa, studio o volontariato, comportamento in esecuzione e ogni altro indice di evoluzione personale.
- Il mancato adempimento delle obbligazioni civili e l'assenza di iniziative risarcitorie non sono di per sè ostative alla concessione del beneficio: sono elementi rilevanti ma vanno valutati insieme agli altri indici sintomatici del ravvedimento e, se del caso, alla luce delle condizioni economiche del richiedente.
- Il requisito del "ravvedimento" non può essere desunto automaticamente dalla sola collaborazione; necessita di distinti elementi che, sia pure con ragionevole probabilità, dimostrino la revisione critica della vita antecedente e l'abbandono delle scelte criminali.
- Il giudice deve motivare in modo coerente e non contraddittorio: se riconosce più elementi positivi non può poi attribuire a un singolo fattore (es. mancata riparazione) valore decisivo senza averli valutati in combinazione.
- Se il provvedimento di merito non applica correttamente i canoni di valutazione previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza, la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame, invitando il giudice di merito a una valutazione completa e documentata.
- Nelle situazioni di reale difficoltà economica del collaboratore, l'impossibilità di adempiere obbligazioni civili deve essere considerata nel quadro della valutazione complessiva, eventualmente spingendo a misure alternative o a criteri di bilanciamento più elastici.
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