Sentenza n. 478/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Trapani n. 259/2023 pubblicata in data16/05/2023 r.g. n. 1503/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani n. 259/2023, passata in giudicato, relativa al pagamento del bonus Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani n. 259/2023, che aveva riconosciuto in suo favore il pagamento di € 500,00 a titolo di bonus Carta del Docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e fosse stata notificata all'amministrazione. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, il passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria il 4 aprile 2025 e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza all'amministrazione il 19 maggio 2023.
La decisione
Il TAR ha dichiarato ammissibile e fondato il ricorso. Ha rilevato che il giudizio di ottemperanza è proponibile anche per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e che erano stati rispettati gli adempimenti necessari, compreso il termine dilatorio di 120 giorni. Accertato l'inadempimento del Ministero, ha ordinato all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza del Tribunale di Trapani, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 60 giorni per l'esecuzione. Il commissario non ha diritto a compenso ulteriore, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori di legge, ferma la precedente statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza n. 283/2025.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di ottenere l'esecuzione coattiva del giudicato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Rende ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
Subordina la proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disposizione, benché prevista per l'ottemperanza dei decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è applicabile per analogia anche alle altre condanne pecuniarie, escludendo un compenso ulteriore per il commissario ad acta in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del bonus Carta del Docente riconosciuto nel giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione destinataria non vi abbia spontaneamente adempiuto.
- La proponibilità dell'azione di ottemperanza per una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione a un giudicato recante condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e può disporre contestualmente l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta individuato per l'esecuzione di una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione non ha diritto a un compenso ulteriore quando l'incarico rientra nell'ambito delle funzioni dirigenziali remunerate in modo onnicomprensivo; tale regola può essere applicata per analogia anche al di fuori dei giudizi relativi alla legge n. 89/2001.
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