Cassazione Penale, Sentenza n. 10192/2024 del 11/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censura: 1) l'omesso esame da parte della Corte d'appello della memoria difensiva dell'8.3.2023, con cui era stata eccepita la sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale ex art. 344-bis c.p.p.; 2) l'errata qualificazione e unificazione delle condotte come unica tentata truffa nei confronti dell'albergo, nonostante la persona offesa fosse il dipendente che non aveva sporto querela (mancanza della querela per quella ipotesi); 3) il rifiuto della sospensione condizionale della pena per averla già beneficiata in passato, circostanza che il ricorrente sostiene non essere vera alla luce del certificato penale; 4) il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. e la valutazione negativa dei precedenti penali senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sul secondo motivo: ha annullato, senza rinvio, la sentenza impugnata limitatamente al reato di tentata truffa perché improcedibile per difetto di querela, eliminando conseguentemente l'aumento di pena e la relativa maggiorazione di multa ad esso collegata. Per il resto il ricorso è stato respinto: il primo motivo (omessa considerazione della memoria difensiva) è giudicato infondato perché la disciplina invocata era inapplicabile ai fatti anteriori al 1.1.2020; il terzo motivo (sospensione condizionale) è infondato in quanto il certificato penale dimostra precedenti che escludono il beneficio ai sensi dell'art. 164 c.p.; il quarto motivo (particolare tenuità) è infondato perché i giudici di merito hanno adeguatamente motivato il diniego. Restano quindi confermate le rimanenti condanne e sanzioni, con l'eliminazione della specifica aggravazione relativa alla tentata truffa.
Norme richiamate
art. 344-bis c.p.p.
Invocata dalla difesa come causa di improcedibilità per superamento dei termini del giudizio di impugnazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto la norma inapplicabile al caso perché i fatti contestati sono anteriori al 1.1.2020 e pertanto la disciplina non opera retroattivamente per quel giudizio, richiamando l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n.134/2021.
art. 178, lett. c) c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione al rito cartolare e alla memoria difensiva; la Corte ha però affermato che l'omessa menzione o valutazione di una memoria non determina nullità della sentenza ma può solo influire sulla completezza della motivazione.
art. 163 c.p.
Norma relativa alla sospensione condizionale della pena; applicata insieme all'art. 164 per valutare la concessione del beneficio.
art. 164 c.p.
Stabilisce limiti alla concessione della sospensione condizionale in presenza di precedenti; la Corte ha confermato che i precedenti del ricorrente (anche se per una condanna era intervenuto indulto) precludono la concessione del beneficio ai sensi del comma secondo.
art. 131-bis c.p.
Disciplina la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che hanno escluso l'applicazione della causa, osservando che non è necessario esporre tutti gli elementi di valutazione ma indicare quelli ritenuti rilevanti.
art. 133, comma 1 c.p.
Fornisce i criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della gravità dell'offesa, richiamati ai fini dell'applicabilità della causa di particolare tenuità.
art. 61 n. 8 e art. 61 n. 2 c.p.
Richiamati come aggravanti: la Corte territoriale aveva escluso l'aggravante indicata al n. 8 per alcune imputazioni e aveva invece applicato l'aggravante di cui al n. 2 per altro capo; la Cassazione non ha censurato in modo decisivo tali valutazioni sul punto non investite dal motivo accolto.
art. 2, comma 2, lett. a) legge n. 134/2021
Norma richiamata per definire l'ambito temporale di applicazione delle modifiche procedurali (improcedibilità): ha consentito alla Corte di escludere l'applicabilità dell'art. 344-bis c.p.p. al caso in esame poiché i fatti erano anteriori al 1.1.2020.
Massime di principio
- L'omessa menzione o valutazione di una memoria difensiva in sede di decisione non comporta automaticamente la nullità della sentenza: può incidere sulla completezza o congruità della motivazione, ma la nullità richiede profili più gravi.
- Le norme che dichiarano l'improcedibilità del processo per superamento dei termini di impugnazione hanno efficacia temporale: non sono applicabili a fatti commessi anteriormente alla data di efficacia indicata dalla legge che le ha introdotte/modificate.
- Quando più condotte sono aggregate e qualificate unitariamente, per verificare la procedibilità per reati querelabili è necessario individuare con chiarezza la persona offesa effettiva; se la persona fisica direttamente offesa non ha sporto querela, l'azione può essere improcedibile anche se un soggetto diverso (es. la società datrice di lavoro) ha denunciato fatti distinti senza coprire quella specifica offesa.
- La sospensione condizionale della pena è esclusa se sussistono i presupposti ostativi previsti dall'art.164 c.p.; i precedenti penali, anche se parzialmente estinti da indulto, possono impedire il beneficio.
- Per l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) il giudice di merito deve motivare la valutazione richiamando i criteri rilevanti; non è necessario analizzare esaustivamente tutti i singoli fattori, ma la decisione deve risultare logicamente e concretamente motivata.
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