Sentenza del 11/04/2017 n. 593 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci - Art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti di recupero emessi nei loro confronti per i debiti tributari della società estinta, sostenendo che gli avvisi di accertamento notificati alla società dopo la cancellazione fossero illegittimi e che il liquidatore non potesse essere ritenuto responsabile per avere distribuito a sé e ai soci le somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione. Hanno inoltre contestato la legittimazione del liquidatore a impugnare gli avvisi, la motivazione per relationem degli atti e l'esistenza stessa del debito tributario. Il debito della società, tuttavia, era già stato definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato entrambi gli appelli e confermato la sentenza di primo grado. Il giudicato formatosi sugli avvisi di accertamento ha reso definitivo il credito tributario e ha precluso la contestazione della validità degli atti e della legittimazione del liquidatore. È stata riconosciuta la responsabilità dei soci, nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e del liquidatore, per avere distribuito l'attivo senza soddisfare previamente il debito fiscale. Gli appellanti sono stati condannati al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 6.000,00.
Norme richiamate
Art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
La responsabilità del liquidatore può essere individuata nel riparto dell'attivo pur in presenza di un debito tributario, purché non sia stato soddisfatto il credito erariale.
Il liquidatore risponde quando distribuisce l'attivo della società senza provvedere previamente al pagamento delle imposte dovute. La responsabilità presuppone l'esistenza del debito tributario e la distribuzione delle somme, ma è autonoma rispetto all'obbligazione fiscale della società.
Art. 2495, comma 2, codice civile
Dopo la cancellazione della società, i creditori possono agire nei confronti dei soci entro il limite di quanto questi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.
Artt. 324 codice di procedura civile e 2909 codice civile
Il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Una sentenza definitiva sull'accertamento del debito tributario impedisce di rimettere in discussione, in un successivo giudizio contro soci o liquidatore, l'esistenza o la validità del credito già accertato.
Artt. 61 e 35 d.lgs. n. 546 del 1992
Sono richiamate come norme processuali poste a fondamento della decisione della Commissione Tributaria Regionale in sede di appello.
Massime di principio
- Quando il debito tributario della società è stato accertato con sentenza passata in giudicato, soci e liquidatore non possono normalmente contestarlo nuovamente nel successivo giudizio sulla loro responsabilità.
- Il liquidatore deve destinare prioritariamente l'attivo della liquidazione al pagamento dei debiti tributari conosciuti o conoscibili; la distribuzione di somme a soci o liquidatore prima del pagamento può fondare la responsabilità prevista dall'art. 36 d.P.R. 602/1973.
- La responsabilità dei soci è generalmente limitata a quanto effettivamente riscosso in sede di liquidazione, mentre quella del liquidatore dipende dalla condotta colposa che abbia impedito il pagamento del debito fiscale.
- La responsabilità del liquidatore o dei soci è autonoma rispetto all'obbligazione tributaria della società: il debito fiscale costituisce il presupposto, ma l'accertamento della responsabilità richiede anche la prova della distribuzione dell'attivo e, per il liquidatore, della condotta colposa.
- Le contestazioni sulla legittimazione, notificazione o validità degli avvisi devono essere fatte valere tempestivamente nel giudizio relativo alla pretesa tributaria; se non vengono proposte o vengono definite con sentenza irrevocabile, possono essere precluse dal giudicato.
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