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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38183/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione l'ordinanza che aveva respinto la sua opposizione all'inammissibilità dell'istanza di espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Sostiene che la detenzione domiciliare sostitutiva (art. 56 L. 24/11/1981, n. 689) debba essere considerata equivalente alla pena detentiva in carcere e, quindi, compatibile con l'applicazione dell'espulsione quale sanzione sostitutiva/alternativa alla detenzione. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per aver ritenuto che l'espulsione non sia applicabile a chi stia scontando una pena sostitutiva non detentiva. Richiama inoltre l'art. 67 L. 689/1981 e un precedente del Tribunale che avrebbe trattato diversamente la questione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 abbia natura di misura amministrativa atipica collegata alla finalità di deflazione carceraria e non sia equiparabile alle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario. Pertanto l'espulsione quale sanzione sostitutiva è applicabile solo se il soggetto debba scontare una pena detentiva in carcere (purché entro i limiti di durata e non ricorrano fattispecie escluse dalla norma). La Corte ha confermato che la misura non può essere concessa a chi già stia scontando una pena con altra misura alternativa (es. detenzione domiciliare sostitutiva), ha ritenuto infondate le argomentazioni del ricorrente e ha condannato il ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    "è disposta l'espulsione"

    La disposizione è interpretata come previsione di una sanzione sostitutiva atipica, finalizzata alla deflazione carceraria; riconosce un diritto all'espulsione solo se sussistono i requisiti della norma (pena detentiva non superiore a due anni, ecc.) e non è applicabile a chi stia già espiando la pena con altra misura alternativa.

  • art. 56, legge 24 novembre 1981, n. 689

    Regola la detenzione domiciliare sostitutiva quale pena sostitutiva; la Corte ha ritenuto che questa forma non equivalga automaticamente alla detenzione carceraria ai fini dell'applicabilità dell'espulsione come sanzione sostitutiva.

  • art. 67, legge 24 novembre 1981, n. 689

    Prevede limiti e incompatibilità tra pene sostitutive e altre misure alternative; richiamato dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto il richiamo non convincente rispetto alla disciplina autonoma dell'espulsione.

  • art. 47-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Norma sulle misure alternative nell'ordinamento penitenziario; la Corte evidenzia la distinzione voluta dal legislatore tra queste misure e la sanzione amministrativa/atipica dell'espulsione.

  • art. 20-bis cod. proc. pen.

    Richiamato nella spiegazione relativa ai limiti delle pene sostitutive: i limiti di pena vanno riferiti alla pena inflitta in sentenza, ma tale richiamo non sostiene l'equiparazione invocata dal ricorrente.

  • Ordinanza Corte Costituzionale n. 226/2004

    Usata dalla Corte come fonte che qualificava la sanzione sostitutiva dell'espulsione come misura di natura amministrativa collegata alle finalità di deflazione carceraria.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 4429/2006; Sez. 1, n. 43855/2019; Sez. 1, n. 518/2003; Sez. U, n. 14500/2006; Sez. 1, n. 2356/2023)

    La Corte richiama precedenti che affermano che l'espulsione come sanzione sostitutiva mira alla deflazione carceraria e non è compatibile con soggetti già destinatari di misure alternative (es. detenzione domiciliare). Alcune citazioni servono anche a correggere letture parziali di passaggi dottrinali o giurisprudenziali invocati dal ricorrente.

Massime di principio

  • L'espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998 è una misura atipica/amministrativa finalizzata alla deflazione carceraria e si applica solo se il soggetto deve scontare una pena detentiva in carcere nei limiti previsti dalla norma.
  • Chi stia già espiando la pena con un'altra misura alternativa (per es. detenzione domiciliare sostitutiva ex art. 56 L. 689/1981) non può normalmente ottenere l'espulsione come sanzione sostitutiva, poiché la ratio deflativa è recessiva rispetto alla finalità di reinserimento sociale delle misure alternative.
  • Se i requisiti di legge per l'espulsione sono pienamente soddisfatti (pena detentiva entro i limiti, tipo di reato escluso, condizioni di identificazione e detenzione previste), la norma attribuisce un vero e proprio diritto all'espulsione, con limitata discrezionalità del giudice di merito.
  • Non è sufficiente richiamare l'equiparazione tra pene sostitutive e pena detentiva senza un solido fondamento normativo o univoca giurisprudenza: occorre considerare le discipline distinte previste dal legislatore (ordinamento penitenziario vs. normativa sull'immigrazione).
  • In situazioni simili la linea difensiva più efficace mira a dimostrare che il provvedimento di espulsione è compatibile con la concreta situazione giuridica (assenza di misure alternative già in corso, pena da scontare in carcere e nei limiti di legge) o a contestare specifici presupposti fattuali adottati dal giudice, più che a sostenere un'ampia equivalenza giuridica tra istituti normativi distinti.

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