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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06790/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente, risultante da dichiarazione sottoscritta da tutte le altre parti del processo. Conseguentemente ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti, in conformità all'accordo intervenuto. Non è stata quindi affrontata nel merito la fondatezza dei motivi principali e incidentali.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla riorganizzazione del servizio idrico integrato in un ambito territoriale toscano, con costituzione di una nuova società mista, Acque S.p.A., nella quale i Comuni potevano partecipare direttamente o indirettamente tramite i precedenti gestori. Il consorzio ricorrente sosteneva che il Comune di Montespertoli fosse stato sottorappresentato nella partecipazione alla nuova società, perché era stata considerata solo la società Publiservizi e non anche il consorzio ricorrente, che gestiva in via indiretta la quota prevalente del servizio. Chiedeva quindi l'accertamento di una partecipazione maggiore del Comune e della corrispondente quota azionaria spettante, la condanna dei soci pubblici alla restituzione o trasferimento delle azioni e al ristoro degli utili e degli incrementi patrimoniali asseritamente perduti, nonché il risarcimento/indennizzo per il mancato controllo dell'autorità d'ambito e per l'uso degli impianti idrici. I convenuti eccepivano difetto di giurisdizione, difetto di legittimazione attiva e passiva, prescrizione e inammissibilità dell'azione di arricchimento. In primo grado e in appello furono respinte le domande principali, salvo il riconoscimento in appello dell'assenza di prescrizione per una parte delle pretese. In cassazione il ricorrente deduceva violazioni processuali e sostanziali in tema di legittimazione, qualificazione delle domande, onere probatorio, disciplina del servizio idrico, proprietà/uso delle reti e spese. Le controparti proponevano ricorsi incidentali, soprattutto su giurisdizione e prescrizione. Prima della decisione, tuttavia, il ricorrente depositava dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, sottoscritta da tutte le altre parti.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato in relazione alla necessità che la domanda sia proposta dal titolare della posizione soggettiva azionata; la Corte d'appello lo aveva evocato per affermare che il ricorrente non poteva azionare una posizione del Comune.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nei ricorsi incidentali per denunciare omessa pronuncia sui motivi di appello.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi del ricorso principale in relazione alla valutazione delle risultanze fattuali e della disciplina di settore.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o per violazione delle forme della decisione.

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per contestare la struttura dell'atto introduttivo e delle domande formulate.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato in relazione alle difese e alle eccezioni in comparsa di risposta.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi alla corretta formulazione delle domande e alle preclusioni processuali.

  • art. 2697 c.c.

    invocato in tema di riparto dell'onere della prova sui presupposti delle domande azionate.

  • art. 1907 c.c.

    richiamato nel testo del motivo di ricorso principale, ma senza che dal testo emerga un specifico ruolo sostanziale chiaramente sviluppato.

  • art. 2041 c.c.

    richiamato come base dell'azione di arricchimento senza causa proposta in via principale o subordinata per il trasferimento delle azioni, il pagamento degli utili e l'indennizzo per l'uso degli impianti.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato nei ricorsi incidentali e nelle domande risarcitorie come titolo alternativo di responsabilità aquiliana.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato in relazione al momento di decorrenza della prescrizione.

  • art. 2947 c.c.

    richiamato in relazione alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

  • art. 822 c.c.

    richiamato per sostenere la natura demaniale di alcune reti/impianti idrici e i limiti alla loro disponibilità.

  • art. 823 c.c.

    richiamato per affermare che i beni demaniali possono costituire oggetto di diritti di terzi solo nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

  • art. 113 d.lgs. n. 267 del 2000

    richiamato nel contesto della scelta del modello di gestione del servizio idrico e della partecipazione a società a capitale pubblico.

  • art. 113 e) d.lgs. n. 267 del 2000

    richiamato nel testo per indicare la possibile gestione del servizio mediante società a prevalente capitale pubblico con socio privato selezionato con evidenza pubblica.

  • legge n. 36 del 1994

    richiamata quale disciplina di settore del servizio idrico integrato e della proprietà/gestione delle reti.

  • legge regionale Toscana n. 81 del 1995

    richiamata come fonte regionale che incideva sul sistema del servizio idrico integrato.

  • legge regionale n. 26 del 1997

    richiamata nel quarto motivo come parte del quadro normativo regionale applicabile.

  • art. 8, comma 1, legge n. 36 del 1994

    richiamato per l'istituzione degli ambiti territoriali ottimali.

  • art. 6, legge regionale Toscana n. 81 del 1995

    richiamato per la disciplina regionale dell'organizzazione del servizio idrico.

  • art. 12 legge n. 36 del 1994

    richiamato in relazione alla titolarità delle reti e alla configurazione della concessione del servizio idrico.

Massime di principio

  • Quando il giudizio di legittimità viene meno per sopravvenuta carenza di interesse, la Corte dichiara l'estinzione del processo e non esamina i motivi di ricorso, principale o incidentale.
  • L'estinzione del giudizio in cassazione comporta, di regola, la compensazione integrale delle spese se ciò risulta dall'accordo tra le parti o dalla comune manifestazione di volontà.
  • Nei giudizi relativi alla riorganizzazione di servizi pubblici locali, la legittimazione ad agire va verificata in concreto sulla titolarità della posizione soggettiva dedotta, non potendo un soggetto sostituirsi al Comune per far valere un diritto che appartiene all'ente locale.
  • Le azioni di arricchimento senza causa e di risarcimento del danno non possono prescindere dall'allegazione e dalla prova del diritto sostanziale preteso e del nesso tra condotta, pregiudizio e vantaggio conseguito dal convenuto.
  • In materia di prescrizione del danno da condotte protratte nel tempo, la qualificazione del fatto come illecito istantaneo con effetti permanenti o come illecito permanente incide in modo decisivo sulla decorrenza del termine prescrizionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteNullitàInadempimentoArricchimento senza causaProprietà
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniResponsabilità civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalitàNullità

Testo integrale

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