Sentenza del 14/09/2016 n. 18053 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato per Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che aveva ritenuto impugnabile l'avviso bonario TARSU e aveva accolto il ricorso della contribuente, considerando illegittima la determinazione delle tariffe da parte della Giunta comunale anziché del Consiglio comunale. I motivi riguardavano: l'asserita non impugnabilità dell'avviso bonario, la competenza dell'organo comunale alla determinazione delle tariffe e la liquidazione delle spese processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune per il mancato rispetto dei requisiti formali previsti dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. I primi due motivi non contenevano i necessari quesiti di diritto; il terzo non conteneva il cosiddetto momento di sintesi relativo al fatto controverso e decisivo e risultava comunque infondato. La sentenza della CTR è quindi rimasta ferma. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. d)
La norma disciplina gli atti impugnabili nel processo tributario. Il Comune sosteneva che l'avviso bonario non fosse autonomamente impugnabile, ma la Cassazione non ha esaminato nel merito la questione perché il motivo è stato dichiarato inammissibile.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69
È stato richiamato in relazione alla determinazione delle tariffe TARSU. La questione della competenza dell'organo comunale non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Legge n. 142 del 1990, artt. 32 e 35
Le disposizioni sono state invocate dal Comune per sostenere la competenza della Giunta comunale nella determinazione delle tariffe, ma la Cassazione non ha deciso la questione sostanziale.
D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6
Ha introdotto l'art. 366-bis c.p.c., imponendo, per i ricorsi soggetti alla disciplina temporale applicabile, la formulazione di un quesito di diritto per i motivi fondati sui numeri da 1 a 4 dell'art. 360 c.p.c.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
La mancata formulazione del quesito di diritto per i motivi relativi a violazioni di legge comporta l'inammissibilità del ricorso. Per i motivi relativi a vizi di motivazione era necessario anche un momento di sintesi che individuasse chiaramente il fatto controverso e decisivo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il motivo relativo al vizio di motivazione deve indicare specificamente il fatto controverso e decisivo e il deficit motivazionale denunciato; una generica critica alla motivazione non è sufficiente.
Massime di principio
- Nel giudizio di Cassazione il rispetto dei requisiti formali del ricorso è essenziale: la mancata formulazione degli elementi richiesti dalla legge può portare all'inammissibilità senza esame delle questioni sostanziali.
- Quando la legge processuale applicabile richiede un quesito di diritto, ciascun motivo fondato su una violazione o falsa applicazione di norme deve contenere una domanda giuridica chiara e specifica.
- Un motivo relativo a un vizio di motivazione non può limitarsi a contestare genericamente la decisione: deve identificare il fatto controverso, decisivo e il punto preciso della motivazione che si assume carente o contraddittorio.
- Una pronuncia di inammissibilità può lasciare definitivamente ferma la sentenza impugnata, anche quando la Cassazione non abbia valutato nel merito le questioni tributarie sottostanti.
- In situazioni analoghe, prima di valutare la fondatezza delle argomentazioni sostanziali, occorre verificare termini, forma, quesiti, specificità dei motivi e tutti gli oneri processuali previsti per il tipo di impugnazione.
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