Sentenza n. 1963/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 21/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni sull'istanza del 21 ottobre 2025, diretta a ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per studio universitario ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti di cui al regolamento (CE) n. 810/2009. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato l'avvenuta fissazione dell'appuntamento da parte della competente sede diplomatica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'intervenuta fissazione dell'appuntamento e, quindi, l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto, ha soddisfatto la pretesa azionata. La decisione è fondata sul combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione del comportamento operoso dell'amministrazione; è stata tuttavia posta a carico dell'amministrazione la restituzione alla ricorrente del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito avverso il silenzio e consente di chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, nonché, ricorrendone i presupposti, la nomina di un commissario ad acta.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa fatta valere in giudizio risulta integralmente soddisfatta nel corso del processo.
art. 9 regolamento (CE) n. 810/2009
Indicato quale riferimento normativo della domanda di appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario ad attivare il procedimento amministrativo richiesto può integrare il soddisfacimento della pretesa azionata e determinare la cessazione della materia del contendere, quando tale risultato sia riconosciuto dalle parti e risulti documentato in giudizio.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del processo, l'amministrazione abbia posto in essere un'attività idonea a soddisfare concretamente la pretesa oggetto dell'azione contro il silenzio.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'attivazione del procedimento da parte dell'amministrazione, le spese possono essere compensate valorizzando il comportamento operoso dell'amministrazione, fermo restando il rimborso del contributo unificato a carico della stessa.
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