Ordinanza n. 1708/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta e rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso, preceduto da preavviso di revoca
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto con cui l'Ufficio Territoriale del Governo di Roma ha revocato il nulla osta precedentemente rilasciato e ha respinto la domanda di autorizzazione all'ingresso presentata in suo favore da un datore di lavoro. Sono stati altresì impugnati il preavviso di revoca e gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la contestazione riguardava, in particolare, la mancata dimostrazione del requisito alloggiativo: non era stata presentata la certificazione di idoneità alloggiativa né la relativa richiesta; inoltre, le integrazioni documentali prodotte dopo il preavviso di rigetto non contenevano documentazione idonea a provare tale requisito, necessario per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che essa fosse priva degli elementi costitutivi necessari. In particolare, ha rilevato che la mancata presentazione della certificazione di idoneità alloggiativa o della sua richiesta determina l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Testo unico sull'immigrazione e giustifica la revoca del nulla osta concesso. Ha inoltre osservato che la carenza documentale non era stata colmata né nella fase procedimentale, mediante le integrazioni successive al preavviso di rigetto, né in sede processuale. All'esame sommario proprio della fase cautelare, il ricorso è stato quindi ritenuto non assistito da adeguato fumus boni iuris; la tutela cautelare è stata negata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998
non è stata presentata la certificazione di idoneità alloggiativa o la sua richiesta
La mancata presentazione della certificazione di idoneità alloggiativa o della relativa richiesta rende inammissibile la domanda e giustifica, secondo il giudice, la revoca del nulla osta.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la valutazione della domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- Nelle procedure di ingresso e soggiorno per lavoro, la certificazione di idoneità alloggiativa o la prova della sua richiesta costituisce documentazione necessaria ai fini della domanda e della successiva sottoscrizione del contratto di soggiorno.
- La mancata produzione della certificazione di idoneità alloggiativa o della relativa richiesta può determinare l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998 e giustificare la revoca del nulla osta già rilasciato.
- La produzione di integrazioni documentali successive al preavviso di rigetto non è sufficiente quando non contiene documenti idonei a dimostrare il requisito sostanziale richiesto; la carenza non colmata in sede procedimentale può rilevare anche nella fase cautelare.
- La tutela cautelare deve essere negata quando, al sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non presenta un adeguato fumus boni iuris per la carenza di un requisito documentale essenziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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