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Ordinanza

Ordinanza n. 517/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida relativa alla prosecuzione di un’attività lavorativa extraprofessionale e successivo atto di chiusura del procedimento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la diffida notificata il 28 ottobre 2024, con la quale il Comando regionale Marche della Guardia di Finanza aveva contestato la prosecuzione di un’attività lavorativa extraprofessionale, nonché il successivo provvedimento di chiusura del procedimento, nella parte in cui riferiva della prosecuzione dell’attività e dell’acquiescenza alla diffida. Il Collegio, rilevando d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. una possibile causa di inammissibilità, ha prospettato la mancanza di lesività sia dell’atto di diffida sia dell’atto conclusivo del procedimento e, conseguentemente, la carenza di interesse alla coltivazione del ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito immediatamente il giudizio nel merito, ma ha rilevato d’ufficio una possibile causa di inammissibilità. Secondo il Collegio, la diffida e l’atto di chiusura del procedimento non avrebbero carattere lesivo, con conseguente carenza dell’interesse concreto e attuale del ricorrente a ottenere il loro annullamento. Alle parti è stata assegnata la facoltà di presentare memorie sul punto entro venti giorni dalla notifica o comunicazione dell’ordinanza. Il dispositivo si limita a rilevare e disporre quanto indicato in motivazione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Le parti hanno facoltà di presentare memorie sul punto entro 20 giorni dalla notifica o comunicazione (se anteriore) della presente ordinanza

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio, prima di decidere, assicurando il contraddittorio sulla possibile causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Un atto amministrativo privo di carattere lesivo non è immediatamente impugnabile; l’impugnazione è inammissibile per carenza di interesse quando l’atto non determina una lesione concreta e attuale della posizione giuridica del destinatario.
  • La diffida e l’atto di chiusura di un procedimento possono essere ritenuti non lesivi quando non producano, secondo quanto accertato dal giudice, un’effettiva modificazione sfavorevole della posizione giuridica dell’interessato.
  • Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti specialiRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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