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Sentenza

Sentenza n. 277/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la perdurante mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta elettronica del docente, per l'importo di 500 euro annui, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. Il Ministero si è costituito inizialmente con atto di forma e ha poi dichiarato che l'accredito era in corso di attuazione. La ricorrente ha comunque evidenziato la mancata integrale esecuzione del giudicato. Il ricorso è stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accertato i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso dalla notificazione del titolo esecutivo. La dichiarazione ministeriale secondo cui l'esecuzione era ancora in corso è stata ritenuta confermativa della perdurante inottemperanza, non essendo sufficiente a dimostrare l'integrale esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante l'emissione della carta elettronica del docente o di altro strumento equipollente. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro 90 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario agirà quale organo ausiliario del giudice e potrà adottare tutti gli atti necessari all'integrale attuazione del giudicato, inclusi gli ordini alla struttura tecnica competente per consentire alla ricorrente di registrarsi e conseguire il beneficio. È stata respinta la richiesta di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, considerate la complessità gestionale del contenzioso seriale e l'esiguità del debito, la penalità sarebbe stata manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, nei casi ricorrenti, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione, ma ne esclude l'applicazione quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni deve essere rispettato prima di promuovere l'esecuzione forzata o l'azione di ottemperanza relativa a un titolo esecutivo comportante il pagamento di somme di denaro.

  • art. 475 c.p.c.

    A seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, per iniziare l'esecuzione forzata non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all'originale.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere negata quando, in concreto, la situazione del debitore pubblico, la complessità della gestione delle condanne e l'esiguità dell'obbligazione rendano la sanzione eccessivamente afflittiva o manifestamente iniqua.

Massime di principio

  • Ai fini dell'azione di ottemperanza è sufficiente che il titolo esecutivo del giudice ordinario sia passato in giudicato e che sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla sua notificazione all'amministrazione statale, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • La dichiarazione dell'amministrazione secondo cui l'esecuzione del giudicato è ancora in corso non dimostra l'adempimento, ma conferma la perdurante inottemperanza quando non risulti l'integrale attuazione del comando giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successivo inadempimento; il commissario opera quale organo ausiliario del giudice e non quale organo dell'amministrazione.
  • Il commissario ad acta può adottare tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, anche esercitando poteri amministrativi non precedentemente esercitati dall'amministrazione, purché tali poteri siano strumentali all'attuazione concreta del comando giudiziale.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: deve essere negata quando, valutate in concreto la posizione del debitore pubblico, la complessità dell'esecuzione e l'entità dell'obbligazione, risulti manifestamente iniqua o sproporzionatamente afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezza

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